423 Si. Noi tempi ordinimi* il servizio della Guardia civica viene prestato nelle rispettive Comuni. 82. Il servizio delle Guardie civiche stazionarie è obbligatorio c personale. Nessuno può quindi l'arsi rappresentare nelF onorevole incarico di Guardia civica; Le sostituzioni non sono permesse* se non che fra Guardie civiche dello stesso battaglione, e dietro approvazione dei capitani* i quali non le accorderanno che per casi urgenti e speciali; Possono le sostituzioni avvenire anche mediante le Guardie civiche del Corpo di riserva* come è disposto nel titolo relativo* art; 75. 85. Nei casi di tumulti o di allarme* tutte le Guardie prendono le armi, si riuniscono nei luoghi determinati, e si tengono disponibili alla richiesta del rispettivo capo di battaglione* per recarsi dove la loro presenza sia necessaria; 84. La riunione delle guàrdie di parecchi distretti può aver luogo per ordine del Comando provinciale* ed a richiesta delle Autorità competenti, ma solo nei casi di urgente necessità* e sotto la più stretta responsabilità delle Autorità medesime. 85. Le Guardie civiche dei distretti* fuori dei casi indicati nei precedenti articoli 83, 84, non possono riunirsi che due sole volte all’anno* sia per grandi esercizii e manovre* sia per le ispezioni e rassegne generali. Nelle città possono riunirsi più spesso* secondo gli ordini del Comando provinciale. 86. Gli ufficiali* sotto-ufficiali e caporali* debbono riunirsi più frequentemente pegli esercizii* sènza uopo però di allontanarsi dalla rispettiva loro Comune; 87. Gli esercizii in generale non possono essere di obbligo assoluto che due volle al mese* e soltanto nei mesi di marzo* aprile, maggio, giugno, settembre* ottobre* fino a clic però la Guardia non sia perfettamente istruita, l’esercizio deve essere dovunque frequente, a tenore delle disposizioni che daranno i Comandi provinciali. 88. Apposite istruzioni a stampa stabiliscono le teorie militari peyli esercizii e le manovre a cui devono attenersi le Guardie civiche, come un’apposita istruzione a stampa regola il sei'vizio dei posti delle Guardie civiche nelle città e fuori; il contegno ch’esse devono seguire, e le loro incombenze in fazione* Le une c le altre sono già pubblicate* TITOLO Vili. Armamento, uniformi, distintivi. 89'. La guardia civica viene armata di gladio, o daga a due tagli,-e di fucile con baionetta. Appositi Regolamenti determinano le qualità e dimensioni dei fucili* delle daghe e di quànl’altro si riferisce all’ armamento della Guardia* come all’ organizzazione delle anni speciali della medesima, cioè della cavalleria ed artiglieria, e dei bersaglieri. 90. Lo Stalo fornisce a tutte le Guardie il fucile con baionetta, e* latte le armi da fuoco dei corpi speciali. La provvista della daga, giberna e cintura conforme al modello sta a carico dell' individuo.