TITOLO X. 427 PUNIZIONI, CONSIGLIO DI DISCIPLINA, COMPOSIZIONE DELLO STESSO, ATTRIBUZIONI, BIODO DI PROCEDERE. 413. La Guardia civica è obbligata all’eseguimento dei propri doveri. Le violazioni sono punite: 4. con l’ammonizione, 2. con l’ammonizione posta nell’Ordine del giorno, 3. con guardie o pattuglie straordinarie, 4. con multe dalle 3 alle 13 lire italiane, 5. con l’arresto dall’uno a’cinque giorni, e con la prigione non maggiore di tre giorni, 6. con la degradazione, 7. con la espulsione dal corpo. 144. 1 capi di battaglione possono pronunziare ed infliggere le tre prime pene soltanto, cioè, l’ammonizione privata o posta nell’Ordine del giorno, contro quelli che, chiamati al dovere, vi mancano. La guardia o pattuglia straordinaria contro quelli che, comandati di servigio, non si presentano a prestarlo. Il pronunciare sulle altre appartiene al Consiglio di disciplina. 415. L’ufficiale e sotto-ufficiale primo in rango in una Comune può infliggere le stesse pene nei casi contemplati. 446. Se la negligenza degenera in cattiva volontà, la pena della guardia o pattuglia straordinaria può essere raddoppiata. 417. I capi-posto potranno infliggere alle Guardie civiche di servizio le seguenti punizioni: 4. Una fazione fuori di turno da farsi da quella Guardia civica che avesse mancato all’appello, o si fosse allontanata dal posto senza permesso. 2. La detenzione nella camera di reclusione del posto fino allo smontare della guardia, contro quella Guardia civica di servizio che siasi ridotta in ¡stato di ubbriacchezza, o resa colpevole di strepito, ingiurie, violenze, \ie di fatto e provocazione al disordine, e ciò senza pregiudizio del rinvio davanti al Consiglio di disciplina se il fatto merita punizione più grave. 448. Se una Guardia civica, un caporale o un sergente avranno mancato al servizio, saranno obbligati di montare una guardia fuori di turno ‘“dipendentemente dal servizio, che, regolarmente comandato, sono essi tenuti di compiere. 419. La pena dell’ammonizione con la pubblicazione nell’Ordine, o senza, può essere inflitta agli ufficiali c sotto-ufficiali dal capo di battaglione. 420. I comandanti di battaglione potranno punire gli ufficiali pagati, lofo subordinati, siccome ogni altro individuo pagato, con gli arresti semplici a due giorni, e potranno infliggere alle guardie, ai caporali, ai ser-«enti ed ufficiali l’ammonizione, senza pregiudizio del rinvio al Consiglio tli disciplina.