31 Dicembre. 393 ISTRUZIONI INTERNE agli [j/ficii parrocchiali per la esatta applicazione di quanto è prescritto dalla legge elettorale 24 dicembre 1848 N. 8542. I. ( Agli articoli 4 e 5 lettera a ) Quantunque agii Uffieii parrocchiali non è demandato il giudizio circa la capacità degli elettori, pure come ad essi è affidata la prima formazione delle liste elettorali, e perfino è attribuita loro la facoltà di rifiutare talvolta l’iscrizione di qualche nome, così imporla prestare attenzione che chi presentasi per essere inscritto, abbia compiuto gli anni 24 nel 20 gennaio 4849. Se sorgesse qualche ragionevole dubbio, rUflicio potrà richiedere le fedi di nascita od altre prove suppletorie. Egualmente è di tutto interesse che non si abbia ad inscrivere chi appartiene ad un altro Stato, il che porterebbe successivi reclami, od abusive intrusioni. Qualora dunque dalia indicazione del luogo di nascita sorgessero dubbi sull’appartenere o meno il petente al nostro Stato, quantunque qui domicilialo da oltre sei mesi, dovrà l’Ufficio parrocchiale richiamarlo a scriver appiedi della modula la seguente dichiarazione: « Dichiaro io sottoscritto di essere da oltre sei mesi stabilmente domiciliato nel territorio di questo Stato e di non conservare altra cittadinanza. » Di ciò si Iprà annotazione nella linea osservazioni della lista elettorale. II. ( ili’articolo 5 lettera b ) I cittadini, inscritti nella Guardia civica, non si considerano come appartenenti alla milizia, ed egualmente non si considerano appartenere »1 corpo militare per l’esercizio del diritto elettorale i pensionali ed i semplici impiegati di guerra e marina che non hanno una parificazione militare. III. ( All’articolo 9 ) Con la scorta degli elenchi che ciascun parroco avrà già compilati ?» seguilo alla lettera governativa 5 dicembre N. 5704 a c., sarà facile »'«conoscere se chi si presenta ha il proprio domicilio nella parrocchia, taluno dei petenti poi vi fosse venuto a domiciliare dopo ii primo dicembre, l’Ufficio si rifiuterà ¿’inscriverlo, ma nel tempo stesso lo ammaestrerà che il diritto di inscrizione gii compete nella parrocchia del-* antecedente suo domicilio.