4 n e prima che sia passata un'epoca minore di un anno, si rendesse colpevole d’ un’altra mancanza che porli la pena della detenzione. 128, Potrà essere parimente privalo del suo grado, oltre la prigionia come sopra contemplala, ogni ufficiale, sergente o caporale che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato. 129. Qualunque ufficiale, sei-gente o caporale privato del suo grado non potrà nuovamente ottenerlo che alle prossime elezioni. 150. La Guardia civica, prevenuta di avere venduto a suo profitto gli effetti di vestiario od armamento, di proprietà dello Stato o del Connine che le vennero affidati, sarà tradotta davanti al tribunale ordinario competente per essere giudicata. 131. Allorquando una Guardia civica chiamata al servizio si ricusa al medesimo col non presentarsi, dev’essere sottoposta al competente Consiglio di disciplina. La prima mancanza sarà punita con un’ammonizione ed una multa di lire 2. La seconda sarà punita cou un’ammonizione all’Ordine, un giorno d’arresto domiciliare, e la multa di lire 4. La terza mancanza, quando le tre consecutive si verifichino in un periodo di tempo minore di un anno, sarà punita mediante condanna all’arresto non maggiore di dieci giorni3 nè minore di cinque, e ad una multa non minore di lire o, nè maggiore di lire 45 italiane. In caso di nuova recidiva sarà applicata la prigionia non minore di dieci giorni, nè maggiore di venti, e la multa non minore di lire lo, nè maggiore di lire 50 italiane, 152. Per le assenze dal servigio saranno da osservarsi le seguenti norme generali ; Coloro che per malattia non potessero prestare servizio, dovranno prevenirne il rispettivo capitano mediante sollecita produzione allo stesso di regolare certificato medico, ovvero mediante dichiarazione d’ufficio del medico del battaglione. Nel primo caso, potrà il capitano ordinare la verificazione del fatto, I capitani delle compagnie potranno accordare delle dispense temporarie dal servizio, quando siano domandate specialmente per assenze in causa di altri pubblici servizi, ma ciò sempre mediante produzione di regolari documenti, da sottomettersi in seguito ai competenti Consigli di disciplina. Le assenze comprovate saranno bastante motivo di dispensa temporaria. 153. Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento, il quale ricuserà di obbedire ad una requisitoria dell’Autorità e del funzionario, cui è attribuito il diritto di richiedere 1’ assistenza della Guardia civica, 0 che avrà agito senza tale requisitoria, e fuori dei casi preveduti dalla 'legge, sarà immediatamente tradotto innanzi al tribunale ordinario competente. La procedura porterà con se la sospensione del grado, c la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo. 154. Tutte le ammende come sopra comminale dovranno, nel caso della loro applicazione, essere versate nella cassa del Comune nel cui cir-