EGEMONIA DI VENEZIA 265 quello fra Venezia e Zara del 1204, quello del 1232 fra Venezia e Ragusa, nel quale è detto che i Ragusini doveano pagare un tributo per le merci che conducevano a Venezia, eccetto per quelle provenienti dalla Schiavonia; che erano liberi di navigare fino al golfo di Corinto (') ; che non potevano trafficare in Venezia con i forestieri; ed in uno successivo del 1252 si aggiunge ch’essi non dovevano fermarsi sulla costa italiana dell’Adria-tico, salvo che per raccogliere vittuarie da condursi a Venezia. Altri trattati posteriori, come quello del 1301 fra Venezia e Traù (importante perchè ci fa conoscere in quali generi di commercio si trafficava fra la Laguna e la Dalmazia) o come quello del 1335 fra Venezia e Cattaro, che regolava il traffico per la Schiavonia e la Rascia (2), accrescono o limitano le concessioni secondo i casi ; e lo stesso si dica circa le relazioni della Dominante con le altre comunità e le isole dalmatine. Un’altra specie di accordi mi sembra pure importante, e sono quelli che le città marittime dell’Adriatico, Venezia compresa, segnarono spesso fra di (x) Veramente il testo dice: a culfo Covanti infra; ma io opinerei si dovesse dire Corinti. Del resto il Monumenta non è scevro d’errori di stampa. (2) Dante, Par., XIX, 140-141: ... e quel di Rascia, Che male aggiusta 7 conio, di Vinegia. Pare si tratti del re Orosio che falsificava i ducati veneziani. Alcuni commenti spiegano Rascia per Raugia, ossia Ragusa; ma non mi sembra esatto.