180 savio di ravvivare, sia preso che in qualunque materia civile tanto intieramente privata quanto fiscale, niuna eccettuata, ver-tento tra tutti li gradi e condizioni di persone, non possa averne ingerenza il Consiglio di X nò gli Inquisitovi di Stato sotto alcun imaginabile pretesto e ne meno li Capi del medesimo, sotto colore di usare la sua per altro legittima autorità nel metter pace o tranquillità tra le famiglie nobili, ma debbano tutte le controversie di questo genere lasciarsi alla giudicatura de Magistrati e Reggimenti ed altri Giudici prescritti dalle leggi e respettiva-mente de Consigli e Colleggi cui spettano per la disposizione di esse e dove con somma soddisfazione di tutti gli Ordini si amministra perfetta ragione e giustizia. E perchè questa rissoluta e più volte spiegata Sovrana volontà riporti in ogni tempo quella obbedienza eh’ è ^ tanto neces-saria'al buon ordine della Repubblica Nostra, siano incaricati gli Avogadori di Commi, così uniti come separati, ad interponere alle occorrenze dell’ avvenire la potestà del loro Magistrato al qual fine tanto ad instanza quanto ex officio siano obbligati sotto debito di sacramento, quando abbiano in tale proposito ^ ricorsi o notizie aneli’ estragiudiziali, di far chiamare dinnanzi a sè qualunque Avvocato o Interveniente con cominatoria di pena di S.d» mille o meno, a misura della summa di cui si trattasse, per il levo della quale sia citato a quel Consiglio o Colleggio cui la causa aspettarebbe in giudizio di appellazione obbligarlo a difendere 1 contendenti a fronte di qualunque ostaculo, nelli casi però so a-mente che la loro ripugnanza provenisse dalli sopra indicati motivi. Se poi accadesse che mancassero le carte necessarie per attivarsi ne’ Cancelli del C. di X o de Tribunali sopra detti, colla stessa cominatoria sia astretto cadauno delli quattro Segretarj del sudetto Consiglio senza eccezione alcuna a doverle presentare al loro offizio per essere consegnate all’ Avvocato o Interveniente cui sarà stata comandata la diffesa. La medesima auttorità e lo stesso debito abbiano li Capi de Consigli e Colleggj civili in quelle mate-terie che appartenessero alla loro ingerenza. Ma perchè potrebbe darsi un qlialch’ estraordinario caso, in cui la questione civile involvesse eminenti riguardi di Stato,- di questa circostanza, previa la lettura delle informazioni giurate degli Avogadori di Commi formate all’ esame delle carte nel proposito, preventivamente loro trasmesse, debba esserne fatta