70 luto fin da principio prendere a gabbo il mal avveduto critico, cominciano con una Parte o deliberazione presa nel Maggior Consiglio il 16 giugno 1454, alla quale corrisponde altra del Consiglio de’ Dieci del 19 giugno dello stesso anno, Parti che non hanno mai esistito, non trovandosi in alcun luogo registrate, nè potevano per la natura loro esistere, poiché inchiuderebbero niente meno che una rinunzia del potere da parte del Consiglio de’ Dieci, cosa che come vedremo giammai non fu, e perchè tutt’ i documenti e i fatti contraddicono al loro contenuto. Infatti stando a quella Parte, considerata la difficoltà di convocar il Consiglio dei Dieci ogni volta che potesse occorrere, il Maggior Consiglio autorizzava quel Consiglio ad eleggere tre de’ suoi membri, uno de’ quali potrebb’ essere scelto altresì tra i Consiglieri del doge, per vegliare col nome d’Inquisitori di Stato alla pubblica sicurezza e alla giustizia repressiva, spettante fino allora ai Decemviri. In quella deliberazione dicesi gl’inquisitori di Stato aversi a mantenere nella loro magistratura finché sedessero nel Consiglio de’ Dieci, ma appena usciti di carica, dover essere prontamente surrogati ; se ne avrebbero a stabilire dal Consiglio una volta per sempre le incombenze; non sarebbero gl’inquisitori sottoposti ad alcuna formalità, gli Avogadori non potrebbero intervenire nelle cose del loro tribunale ; ignoto il loro nome ; godrebbero di autorità illimitata, nella fiducia che sempre ne userebbero di conformità alla giustizia ed all’ interesse dello Stato (1). « Il terzo giorno, così il Darù, cioè il 19 di quel mese, il Consiglio de’ Dieci dopo aver scelti gl’ Inquisitori dichiarò quel Tribunale investito di tutta 1’ autorità che ad esso Consiglio apparteneva ; che la sua giurisdizione si sua traduzione del Darù t. X, p. 359 e seguenti e Cicogna, Iscrizioni t. I, p. 41 ove parlasi del dalla Torre morto a Venezia nel 1695. (1) Darù III, 309 e X p. 136 e seg.