174 1754, 9 Agosto in C. di X. 70 Pena di morte contro gli Ingagiatori de sudditi per il servigio militare di Potenze straniere. Essendo ora mai oltre ogni misura cresciuto sino a dilatarsi e contaminare tutti gli Stati nostri da Terra e da Mar e questa stessa città Dominante lo scandaloso detestabile abuso cbe persone fors’ anche suddite si adoprino anche con ogni sorta d' inganno per defraudare li P.ci (pubblici) Stati de’ propri sudditi ed altresì de’ soldati e farli quindi passare al servizio di nazioni straniere, abuso che riputare giustamente si deve tra li più gravi delitti di Stato e che è intollerabile da ogni Potenza per massima di buon Governo: Come chiamata si sente la providenza del Consiglio Nostro di X ad ogni più forte risolutione che vaglia a togliere finalmente una volta dalla radice una così mostruosa ed aborrita prevaricazione, così si fa noto solennemente qual legge inviolabile di Stato che chiunque s’ impiegherà nell’ avvenire in un genere di traffico sì abominevole sarà punito irremissibilmente col-P estremo supplicio di morte infame. Doveranno però tutti li 71 Happresentanti nostri da Terra e da Mar estendere per ogni parte le pratiche più diligenti per far cadere nelle pubbliche forze chiunque osasse violare così importante costituzione di Stato, tal che li rei siano mandati immediatamente al decretato supplicio anche ad esempio universale. Raccomandata 1’ essecuzione agli Inquisitori di Stato. 1755, 18 Novembre. In C. di X. Per la custodia del Segreto. Nel custodire con geloso secreto le deliberazioni de Consessi più gravi, riconobbero li Nostri Maggiori la principale massima di buon Governo perchè quella che portò ne’ primi secoli la Re-publica nostra a riputazione e grandezza e la mantennne fin oggi sopr’ ogni altra felice nella durazione della libertà e dell’ impero. Vigilanti per questo sempre ad un punto di rilevanza sì grande