165 leggi in materia di patrizii ecclesiastici. Ricercando 1’ interesse essentiale della Patria e la constitutione della Repubblica nostra che con la matui’ità propria si vadi a parte a parte provedendo al bisogno, Sia preso che, salve e riservate tutte le leggi in tal materia disponenti, et alla presente non repugnanti, e particolarmente il decreto 1622, 19 febbraio del Maggior Consiglio bora letto, sia al medesimo aggionto, che non possanoli nobili nostri originarii ecclesiastici, essere in avvenire ministri di alcun principe laico, nè possano procurar d’ ottenere ad intercessiono degli stessi Principi nè col mezzo de’ suoi ministri dalla Curia di Roma o dal papa qualunque beneficio ecclesiastico, o dignità, sotto tutti li obblighi, e pene contenute in esso decreto, che unito con il presente doverà esser posto nelle Commissioni degli ambasciadori a Roma con incarico preciso a’ medesimi d’ invigilar sotto debito di sacramento, ogni volta che sarà conferito da quella Curia o dal Papa, beneficio, o dignità a nobile nostro originario ecclesiastico, per ricavar con qual mezzo 1’ habbia ottenuto, e se sii stata trasgredita la legge presente, per riferirlo puntualmente, e sotto lo stesso debito di giuramento al Senato. Li Capi del Cons.° di X siino incaricati a devenire con le forme più secrete e vigorose del loro Cous.° alle più accurate e necessarie inquisitioni, per venir per tutte le vie, che crederanno proprie, in lume dei delinquenti, e per il dovuto castigo. La parte del Mag. Cons. sop.ta del 19 feb. 1622 è a carte 32, 1702, XI Decembre. In C. X. Che la riservata di Senato di 2 decembre corr.* sia rimessa 60 agl’ Inquisitori di Stato circa la licentiosità de’ sentimenti in proposito de’ giuramenti. 1703, 19 Luglio. C. X. Altra simile.