450 Tuttavia la questua, sebbene più volte proibita (1), vedovasi esercitata assai di frequente sui ponti e per le strade, ed in particolare alle porte delle chiese, onde compreso il Senato del savio pensiero di ridurre a miglior vita almeno la nuova generazione, decretava il 15 marzo 1590 che i fanciulli mendicanti si avessero a distribuire in parte come mozzi sulle galere e sulle barche private, in parte ai maestri delle arti come apprendisti (2). Aumentava il numero dei poveri a carico della Repubblica quella bassa nobiltà che non partecipe agl’ impieghi maggiori, perduti qer lo scemamento de’ commerci i mezzi di onesto guadagno, o per propria mollezza non più volonterosa a mettersi sui navigli, disdegnosa d’ altro canto de’ mestieri meccanici, formava una specie di Proletariato che gravava molto sulla società, e che di desiderii superiore alle proprie forze lasciavasi facilmente andare alle azioni più basse e disonorevoli, talvolta perfino alle colpe. Fu questa una grave pecca nel Governo della Repubblica di non essersi adoperato a sollevare questa classe di nobili e minorare la immensa distanza che dai grandi e ragguardevoli patrizii la separava. Ma v’ è nella società un’ altra classe di poveri bisognevole di assistenza non tanto materiale quanto morale, priva dei mezzi o della capacità di far valere le sue ragioni innanzi ai tribunali destinati a proteggere il giusto e difendere l’innocente. A codesto avea già pensato la pietosa Repubblica fin da quando nel 1317 (3) statuiva che a’ fora- Giufttizia vecchia cui spettavano per la maggior parte le cose attinenti alle vettovaglie e ai bisogni cibila vita ; i due Provveditori alle Beccane pel provvedimento de’ necessari animali da macello. (1) Fino dal 1300. — Pauperen non vadant per civitatem sed po-nantur hospitalibus, 20 apr. 1300. Vedi questa St., t. Ili, p. 351. (2) Senato Registro Terra, p. 2. (8) Vedi questa St., t. II, p. 362.