166 1704, 26 Marzo. C. X. 60 Omesso il proemio. 1710 L’ andera parte che resti espressamente prohibito a cadauno Com° HO nobile nostro, sia di qualsisia grado, niuno eccetuato, che X rego‘ ha posto o ponerá, in avenire 1’ habito della veste, che 1’ è stata k,a' constituita dalle leggi, di variar in alcuna forma da esso, e di andar licentiosamente vagando per la città tanto di giorno, che di notte in habito diverso, in tabarro e vestimenti di colore senza la veste istessa, in pena a quei nobili huomini, che fossero da’ Cap.» trovati, e ritenti in flagranti, d’ anni cinque di camerotto all’ oscuro, e de ducati mille correnti da esser contati in cassa di questo Cons.o con li soliti aggionti, 500 de’ quali siino dati al capitan, e gli altri a benefitio d’ essa Cassa, dal qual camerotto fuggendo incorrano in bando d’anni 20 con la conditione di non potersi liberare dallo stesso camerotto, o bando respettivo per voce o facoltà che alcuno havesse o fosse per havere, se non passati anni due, nè meno uscire da esso cameroto, o esser liberi dal bando, ancorché liavessero fornito il tempo, senza 1’ effettivo esborso sopra detto. Quei Nobili huomini poi che risultassero rei di tale trasgressione e restassero absenti, incorrano in pena di bando per anni vinti, con la stessa pena ancora, essendo presi, degli anni cinque di camerotto, coll’ esborso e conditioni tutte come di sopra per li retenti, e cosi questi come li banditi dopo liberati siino privi per due anni dall’ ingresso nel M. C. nè pos-simo prima esser proposte da chi ha autorità di proponer parte, altre minori, che le sopra dette. Non potrà pure delle sopra dette pene esser fatta gratia alcuna di don, remission e suspensión, al-teration, compensation, dichiaration o altro, se non con parte posta e presa con tutte le nove de’ Cons.« e capi, e con li 6?4 di questo Cons.0 ridotto all’ intiero numero delle 17. — Per la pontuale osservanza resti raccomandata la presente materia agl’ Inquisitoli di Stato, quali habbino diligentemente invigilare e inquerire ricevendo anco denontie secrete. E per aggiongere facilita a venir in chiaro di detti trasgressori li captori o denontianti, oltre li ducati cinquecento predetti, conseguiranno per cadaun trasgressore voce e facoltà di liberare un bandito definitivamente et in perpetuo, o un confinato o relegato da questo o altro Cons.» , Reggimento o Ma-