189 pongono, la si rimette per la sua esecuzione alla maturità, prudenza, zelo ed autorità degl’ Inquisitori di Stato acciocliè la, debba avere il suo esatto e costante adempimento. 1777, 5 Marzo. In 0. X. Intromissione e taglio della precedente Parte. Che il Decreto di questo Consiglio 28 del passato gennaro ora letto, sia per autorità del medesimo intromesso ed annullato dovendo la presente esser rimessa agl’ Inquisitori di Stato per la sua esecuzione. 1780, 21 Luglio. In C. X. Contro Sette e Conventicole. Omissis. Contemplando poi il gravissimo scorso pericolo e la qualità importantissima della materia non meno che la suaccennata Deliberazione 30 maggio decorso, non dubita il C. X che il Tribunale degl’ Inquisitori di Stato, coni’ esso promette e riferisce nella fatta communicazione, non stia con tutta la vigilanza onde non risorgano li passati malori e principalmente sette nove e conventicole non succedine a danno dello Stato e contro 1’ armonia e forma del nostro Governo, sopra le quali sette e conventicole è ben certo questo Consiglio che posto mai che il zelo