103 é con fede incorrotta le gioie inestimabili de’ pubblici arcani più reconditi cbe si conservano in questo sacrario augustissimo, che sempre veglia per la conservatione della pubblica libertà, e delle prerogative insigni di questa eccelsa Patria, mi sono applicato con tutto il fervore a metter in regola le scritture che erano tenute noi)L senza confusione e con non tutto il buon ordine, ed avendo osservato non esservi che pochi e deboli lumi della grande e temuta autorità di questo Tribunale gravissimo, celebrato ed ammirato da tutto il mondo, più che in altro modo con humile ossequioso silenzio, ho sudato per due anni intieri e in’ è anche riuscito di ritrovare con diligente esatta ricerca in libri infiniti e nelle filze più secrete tutte le deliberazioni che stabiliscono la sua summaria, grande, indipendente autorità e raccolte tutte insieme con non poca fatica in un libro che ho preso ardire d’intitolare : Capitulare degli sig. Inquisitori di Stato, le presento humilmente alle Eccellenze Vostre perche possano servire di lume anche a tutti gli Eccellentissimi successori loro ». Talé fu dunque F origine del Capitolare degl’ Inquisi-sitori, ossia de’ loro statuti, raccolta fatta, come si vede, assai tardi di quelle leggi, che per deliberazioni del Consiglio de’ Dieci e del Maggior Consiglio li concernevano e che del resto non era molto necessario, dacché ricevevano di volta in volta gl’ incarichi dei Dieci a’ quali poi ne’ casi dubbi ricorrevano o degli occorsi rendevano conto. Tuttavia è a credersi che ogni Inquisitore avesse certe sue noterelle particolari, in cui sommariamente quelle leggi si contenessero, e ce ne accerta un libriccino oblungo, che evidentemente dovea servire di vade mecum, scritto nel 16P2 di proprio pugno e a propria istruzione dall’ Inquisitore Nicolò Donà nipote del doge Leonardo, in testa al quale si legge : (1). (1) Ardi. Dumi. Cons. X, n. 10.