116 loro. — Altro oggetto non è stato il mio che di far apparir sempre più la puntualità del mio altrettanto devoto, quanto debole servitio, e di meritare quell’ aggradimento benignissimo che imploro dal-1’ EE. YV. con profonda humiltà, perchè più di qualsisia pretioso thesoro lo stimo e lo apprezzo. Numcro dtlU 1421, 5 marzo. carte dell’- originate qu0(j aiiqUia de Consilio de Decern non possit refutare esse caput, et Inquisitor Consilii de Decern, sub pena librarum centum, et non possit praesens pars revocari nec de paena fieri gratia, sub paena librarum ducentarum usque ad infinitum pro quolibet porrente vel consentiente partem "in contrarium. 1481, 12 luglio in C. X. 1. 2 Perchè s’ è introdotta da uno tempo in qua una pessima consuetudine, che i nostri cittadini del Conseglio de’ Pregadi, Collegio, e dei Consegli secreti insieme con ambasciatori, ed altri cittadini forestieri e a casa sua e per le chiese e piazze, e cantoni parlano, e rasonano de cose pubbliche pertinenti al nostro Stado senza alcun respetto, esortando e confortando quelli alle soe voie con non piccolo detrimento e pericolo anche delle cose nostre : L’ anderà parte, che nessun nostro zentilomo de Pregadi, Collegi e Consegli segreti, e de che grado e condition se sia, non possa conferir, razonar, aldir, nè consejar alcun forestier, nè ambassador non suddito della S. N. de cose pertinenti al Stado Nostro, nè a essa soa, nè fuor de casa, salvo per riferir alla Signoria Nostra ; el qual riferir debbia immediate far a quella, o veramente a Capi de’ X, come più conveniente li parerà, secondo le materie ; e non lo facendo caza in pena de ducati mille, ed in exilio de Ye-nexia e del Distretto per anni do ; della qual pena la metà sia del-P accusator, e sia tegnudo de credenza, e 1’ altra metà pervegna nella Camera di questo Conseglio. E tutte lo cose predette siano tegnudi esseguir ed inquirir i Capi et Inquisitori del Conseglio di X, et i Avogadori di Co-