80 tobre, et non di meno letta o non letta haver debba la sua debita essecutione » (1). All’ obbligo fatto agl’ inquisitori che le loro sentenze avessero a pubblicarsi nel Maggior Consiglio fu aggiunto il 23 dicembre che avessero a intervenire nel Consiglio dei Dieci quando trattavasi dei casi che li concernevano, per poter dare su questi le occorrenti informazioni, e con loro venisse anche il secretarlo che avesse scritto il processo. Però non avevano voto, solo potendo al paro degli Avo-gadori di Comun metter parte cioè proposta sì del procedere come del condannare (2). Erano tre : due venivano eletti tra i decemviri e dal colore delle loro vesti dicevansi negri ; il terzo era scelto tra i Consiglieri del Doge e dicevasi rosso, e sedeva nel mezzo. Se ne nominava inoltre un quarto detto di rispetto per supplire a quello che fosse esente o venisse espulso per parentela o per esser Papalista, cioè avente qualche legame colla corte di Poma, allorché trattavasi di cose religiose o di attinenza con quella Corte (3). Si adunavano a principio nel luogo sopra 1’ ufficio delle Biave (dei grani) destinato agli Esecutori sopra la Bestemmia (4), poi in una stanza vicina a quella dei Capi (5). Nulla di tembile, bensì una modesta semplicità presentava la residenza degl’ Inquisitori. Le pareti ne erano coperte di cuojo con borchie d! oro ; tre sedili di noce affissi nel muro con cuscini di marocchino nero e un grande scrittojo di noce davanti ; a sinistra una panchetta con uno stretto sgabello pel secretarlo ; grandi armadi grossolani di 1 2 3 4 5 (1) Cons. X, Registro Comune. (2) 23 dicembre 1539 Consiglio de’ X, Registro Comune. (3) 23 marzo 1601. (4) 25 ottobre^l.539. (5) 11 dicembre 1550.