154 espressione tale, che certamente tronchi il filo alle repliche et al progresso ; in consonanza di che, oltre la prima lettera, non si possa in modo alcuno permettere ili rispondere. Et siano incaricati li detti Inquisitori di così far praticare, giusta la suddetta parte del Maggior Cons.° 10 ottobre 1659, o della presente insieme, quale a chiara intelligenza sia letta nel Senato il primo giorno di riduzione, e parimenti nel Maggior Cons.° 1664, 18 Gennaro. In Cons. X. Che la parte che fu presa ai 5 del presente e che ai 9 rimase con altro decreto sospesa, resti confermata in sostanza nei seguenti Capitoli, li quali habbino a pubblicarsi nel primo Maggior Cons.0 Che sia prohibito ad ognuno che habbia 1’ ingresso m questo Cons.0, nel Senato, o nel Collegio di parlar in modo alcuno fuori delle porte di dette riunioni, meno tra se stessi e manco scrivere o in altra maniera far sapere o intendere di nessuna materia in essi Collegio e Cons.* trattata, così di Stato, o concernenti il publico servitio, e di criminalità non publica, sotto tutte le pene che già restano decretate contro propalatori dei pubblici secreti, che sono della roba e della vita. Che nessuno ardisca di parlare contro la forma del Governo, nè contro le publiche deliberationi, meno detrahere individualmente di pubbliche persone, e trovandosi alcuno che contravenga, s intenda incorso nel delitto di lesa Maestà e possa esser punito con le stesse pene contro propalatori. Che non possa alcun nobile nostro, che habbi liavuto ingresso nel Senato, e parimenti nessun Segretario o Nodaro della Cancelleria Ducal, portarsi per poco o per molto tempo, ne per causa et occorrenza immaginabile, nessuna eccettuata, fuor dello Stato, se prima non haverà conseguita positiva permissione da questo Cons.0 con li 2/3 sotto tutte le pene sopra dette. Che non possa parimenti in questa Città nè in alcun altro luogo dello Stato alcun nobile nostro, nessuno eccettuato, Segreta-tario o di Cancelleria, capitar in casa, conversar, corrisponder con