451 stieri e agl’ ignoranti dovessero gli ufficiali con modi cortesi indicare qual fosse il foro per cui ricorrere per ottenere giustizia, quale la forma degli atti a presentarsi, raccomandando che nessuno fosse aspramente rimandato ; delicata premura che onora il Governo e la urbanità veneziana, meravigliosa se si consideri a’ tempi che correvano altrove rozzi e di signorile insolenza. E come nel 29 giugno 1443 (1) erasi provveduto alla tutela dei carcerati, con santa istituzione dei tre nobili, avvocati dei prigionieri, così il 29 agosto 1537 provvede-vasi alle cause de’ poveri in generale colla nomina di avvocati espressamente incaricati di patrocinarle (2) « essendo cosa pia e degna” d’ una bene istituita Repubblica (cosi e-sprimevasi la relativa Parte), che le cause dei pupilli, vedove ed altre persone miserabili che non hanno modo di pagare advocati, non manchino della debita defensione ». Provata la mancanza dei mezzi dei ricorrenti, 1’ avvocato che doveva difenderli, era estratto a sorte senza poter rifiutarsi sotto pena di cinque anni d’interdizione, e prestar dovea giuramento di bene e diligentemente adempiere all’ufficio suo senza ricompensa alcuna, solo riserbandosi la facoltà di tassare in suo favore la parte vincente. Codeste ed altre savie e pietose disposizioni contenute nel regolamento per gli avvocati pubblicatosi in quell’ anno (3), mostrano invero come una imparziale giustizia verso tutti fosse nella mente del governo e informasse lo spirito della veneziana legislazione, la quale perciò godeva di tanta celebrità, che i cittadini di Norimberga aveano scritto fino dal 1505 al Senato domandando una copia delle leggi veti) Libro Ursa M. C. e questa Storia, t. IV, p. 481. (2) Registro Novus M. C. 29 apr. 1587. (3) Un regolamento per gli avvocati fu pubblicato sotto il doge Andraa dritti 1637.