175 alla preservazione del Dominio e di quella riputazion di prudenza che è il maggiore e più necessario fregio di un Principato, ne rinnovelarono la osservanza con leggi di tempo in tempo alle circostanze addattate ; e recenti sono quelle 26 agosto 1716 e 3 giugno 1736. Ciò non ostante con sommo rammarico di chi nutre fervido e vero zelo per il publico bene si osservano essere neglette in oggi da alcuni a segno che ardiscono ne’ luoghi privati e pubblici e frequentati non solo ragionare delle cose de’ Principi con pregiudizio alle ulteriori necessarie scuoperte de publici ministri alle Corti, ma confabulare ancora in prevenzione delle deliberazioni più gravi e gelose allo Stato nostro e dopo portar pure lo scandalo a grado che di queste ne passino copie per fino alle mani de’ Ministri stranieri qui residenti con fatalissimo pregiudizio alli riguardi più essenziali di Stato, di dignità e d’ interesse. Cognite pur troppo essendo sì correggibili direzioni al Consiglio di X 72 cui è appoggiata materia tanto importarían te, e risolutamente volendo togliere il progresso ad abusi così nocivi, ravvivare quella pristina disciplina cittadinesca che è la base della Repubblica e conseguire in ogni modo in punto di sì rilevante ispezione che da tutti s’ adempia a quanto devono a Dio, alla Patria ad al proprio onore, Sia preso che ferme le leggi tutte circa 1’ osservanza in qualunque publico affare del più rigoroso silenzio, resti in oltre vietato a chiunque il ragionare di notizie e di carte pervenute da estere Corti e precisamente di quelle risguardanti affari della República nostra. Nel modo più risoluto e preciso poi si proibisce di far parola o cenno alcuno, benché rimoto, fuori del Senato, delle deliberazioni eh’ egli prendesse e molto più di togliere copie 0 fare estratti delle deliberazioni medesime. E come assolutamente si vuole che non escano dalla Secreta che le sole copie necessarie a Magistrati, Rappresentanti e Ministri nostri alle Corti che doveranno maneggiare publici affari, s’ incaricano li Segretarj deputati alla Segreta ed alle Corti di essere vigili alla più esatta ubbidienza di questa risoluta volontà publica, vietandosi alli Deputati alle materie secrete e ad ogni altro il fare copia alcuna per istanza 0 commando di chi si sia, quando non sia precisamente chiamata nelle Ducali e Decreti.