182 1587, 8 Genii. In Cons. X. 19 t.® Vedendosi che per la pena del bando che è statuito dalle leggi di questo Cons.0 et zonta, 1571, 8 febraro, quelli che scrivono nove e riporti non restano di farlo con scandalo d’ ognuno, et disturbo anco delle cose publiche, L’ anderà parte che in luogo del bando alli presenti sia la pena d’ esserle tagliata la man destra, si che la resti separata dal braccio, et chi venirà accusar alcuno di detti, che scrivono nove o reporti, all’ Inquisitori nostri contro li propalatori di secreti, a’ quali sia commessa la esecutione, sì che lacci conoscere alla giustitia la verità, sarà tenuto secretissimo, et haverà (retento et condennato 1’ accusato) ducati cinquanta di beni di esso accusato, se ne saranno, se non, delli danari della cassa di questo Cons.0 deputati alle taglie, et de più il beneficio di liberar un bandito per homici-dio puro, deffinitivo overo a tempo, di questa overo di un’ altra città, terra o luoco del dominio nostro etiam che non habbi li requisiti della legge, pur che non sia delli banditi per questo Cons.0 o con l’autorità di esso, da esserli dato per i capi di questo Cons.0 havuta relatione dalli sudetti Inquisitori et sia publicàta. 1588, 17 Ottobre. In Cons. X. 20 Occorre bene spesso che quando si fanno le eletioni d’ Inquisi- tori contra i propalatori de publici secreti vengono eletti doi et tre delli Cons.‘ che sono alla banca, come è stato anco ultimamente^ fatto che ne sono stati eletti tre, et non essendo ben che si continuino in questo disordine per il qual patiscono le cose del Collegio nostro, che quando si hanno essi Inquisitori a ridurre per le cose spettanti al loro carico vien esso a restar senza il debito e limitato numero di Consiglieri, L’ anderà parte che nel avenire non possa esser Inquisitor dei secreti se non uno delli Cons.i soprad.d alla volta et sia così osservato di tempo in tempo.