Che ferme tutte le Leggi e singolarmente quelle 1582, 12 Febraro e lbf>4 13 Gennaro del C. X circa 1’ osservanza in qualunque pubblica materia del piu rigoroso silenzio, resti perciò vietato a chiunque di parlare ne in alcun modo o forma render palesi le pubbliche carte, nè i Consigli della Consulta, nè li ragionamenti e le delibei azioni del Sonato tanto preventivamente che posterior* mente alle deliberazioni medesime e nemmeno le notizie importanti che pervenissero dalle estere Corti e precisamente di quelle risguar-danti affari della Repubblica nostra. Resta parimenti proibito nel modo piu risoluto e preciso ed a tenor delle leggi di estraere copie o tar estratti dei dispacci e cosi pure delle deliberazioni che contenesse! o affari di grave importanza, i quali dispacci dovranno essere gelosamente custoditi per essere prodotti alla Consulta e quindi al Senato, nè in alcun tempo letti da chississia se non che sotto il medesimo vincolo di perfetta segretezza. E come assolutamente si vuole che non escano dalla Cancellarla segreta che le sole copie necessarie a pubblici affari, cosi inerendo alle leggi stesse s’incaricano li Segretarj deputati alla segreta medesima e quelli alle Corti d invigilare alla piu esatta obbedienza di questa risoluta volontà vietandosi alli Deputati alle materie segrete e ad ogni altro della Cancellarla Ducale di far copia alcuna per istanza o comando di chississia, quando non sia precisamente chiamata nelle ducali e Decreti. Dovrà la presente deliberazione esser letta unitamente alle citate leggi nelle prossime susseguenti riduzioni del Collegio e del Senato per un Segretario di questo Consiglio. E perchè abbia da conseguire in tutte le parti inviolabile obbedienza resta rimessa agl Inquisitori di Stato a’ quali dalle statutarie leggi è stata demandata particolar vigilanza nella materia con incarico di assicurarne 1’ esatta esecuzione coi mezzi proprii della loro autorità e col pionto castigo contro chiunque e di qualunque condizione esser si voglia loro risultasse colpevole di trasgressione. Dell’articolo delle presenti che riguarda la custodia e disciplina della Cancellaria segreta sia data copia al N. U. sopra intendente alla medesima onde sotto le pene dalle leggi statuite invigili • provveda alla loro puntuale esecuzione.