161 perquisitioni all’ oggetto medesimo, distribuendo alli Rettori delle Città di Terra ferma quegli ordini che stimeranno opportuni per le necessarie osservationi, e per ricevere in ogni tempo i ragguagli delle transgressioni che fossero commesse, affine di correggerle con mano vigorosa e pesante onde vaglia 1’ es-sernpio a far contenere ogn’ uno nei limiti dell’ obedienza e della modestia, e s’ osservi quel buon ordine che fu instituito da’ Maggiori, con la divina assistenza a pubblico vantaggio e be-nefitio. Sia la presente parte espressamente commessa agl’ Inquisitori di Stato presenti e successori per la sua intera inviolabile essecu-tione in qualunque tempo. 1677, 21 Settembre. In M. C. Omissis aliis. Convenendosi inoltre ravvivare con vigorosa autorità molte de-liberationi del Senato e di questo Cons.0 circa T obbligo ai nobili nostri dell’ indispensabile permanenza nei Reggimenti, Sia pur preso che, salve e riservate tutte le leggi in tal materia stabilite, resti particolarmente confermato il decreto del Senato del 81 ottobre 1674, e rinovata la più rigorosa proliibitione a Rettori tutti, Provv.ri, Castellani, o altri pubblici Rappresentanti delle Citta, Terre, Castelli e Fortezze dello Stato nostro, et a’ Capi da Mar, Sopracomiti delle galere, e Governatori di legni armati, a partirsi per qual si sia tempo o per qualsivoglia occorrenza dalle cariche se non con la permissione di questo Cons.0, e la parte doverà in tal caso esser ballottata nel Colleggio, Senato, et in questo Cons.0 con le strettezze di 5?6 e formalità disposte dalle leggi ; nè possi dal Senato esser concessa alcuna dispensa, nò scritte lettere, per motivo d’indispositione, nè d’altro, nè anco per la permanenza nei territori delle Città, Terre e Castelli, de’ quali fossero al governo ; ma qualunque dispensa, habilità o gratia sotto qualsivoglia colore, o pretesto, debba, sempre esser proposta con le strettezze e formalità suddette, sotto tutte le pene a’ Savii Vol. VI 21