6 6 t.O 120 detti, sotto le pene superius dichiarite. A i quali Capi presenti, et successori sia commessa la inviolabile essecutione di tutti li ordini sopradetti ; et acciò lo facciano tanto più prontamente, ex nunc sia preso, che cadauno de i predetti possi ad ogni suo beneplacito vedere quelle di dette scritture, che saranno necessarie per le occorren-tie sue, acciò quando accaderà servir si possi per li bisogni suoi et per queste non venghi a patir alcuna lesione, come è conveniente. Et praesens pars ponatur in commissionibus omnium supradictorum rectorum et aliorum prò inviolabili ejus executione. 1522, 5 Maggio. In C. X. Tutti quelli che sono del Cons. di Pregadi, non possino scriver fuori ad alcun Rettor, Ambasciator, Proveditor, nè alcun altro nostro Rappresentante, quocumque titulo censeatur, alcuna cosa da novo, ovvero di quelle si trattassero, o parlassero in esso Cons.0 pertinente a cosa di Stato, et similia : et hoc in pena di ducati cento per cadauno ogni fiata, che fosse ritrovato haver contrafatto all’ ordine presente, da esser scossa per cadauno degli Avogadori di Commi sotto debito di sagratnento senza altro Cons.0, la metà della quale sia del nostro Arsenal, et 1’ altra metà de’ Avogadori nostri di Còmmuu, che faranno la essecutione. Haec de credentia strictissima quae precipi solet, quando tra-ctandum est de rebus Romae maximi momenti: decreta auctoritate Illustrissimi Consili i X, cum addictione, die XVII, decembris M.D.XXIV. Oltre quanto è soprascritto, sia aggionto : Non possino parlar 1’ un con 1’ altro quelli di questo Cons.0, chiamati che saranno dentro i Papalisti espulsi sotto la pena predetta, alla qual similiter incorrino, et esser incorsi se intendano quello, overo quelli, che sapessero, overo quovis modo intendessero, che alcuno havesse contrafatto alla presente credenza, et non venissero immediate a denotarlo alli sig.ri Capi del detto Illm~o Cons.0