172 1732, 9 Luglio. In C. X. Che il decreto bora letto, preso in questo Consiglio di 10 giugno passato, oretenus intromesso da’ Capi nella parte sola, che o-bliga li concorrenti al Dogado a presentare alla Srgnem Nostr fede giurata del Magistrato de’ Censon, sia tagliato et annullato, come fatto non fosse, e sia regolato come segue. L’ anderà parte, che in tutte le vacanze del Dogado, che per 1’ avvenire accadessero, sia severamente prolnbito a conconen^, il comparire con qualunque benché minima unione di seguito po-Ì,“7Z pÌM», e in qual si sia luogo doli. Città, s,a per terra, O sia per acqua, con peote, barche, o battelli, o altro ^voglia modo escogitabile, e così pure il far girare, o m poca o m molta quantità la plebe per la città stessa per spargere strepitosi tUl SiÌ perciò debito preciso del Tribunale de’ Capi, che in tali occasioni presiedessero, il far chiamar avanti esso Tribunale h concorrenti sedetti, dove fatta ad essi leggere la presente deliberatane, doveranno seriamente ammonirli a non dar mano, ne persistessi, nè per interposte persone, in qual si sia forma, e con qualsivoglia mezzo a tali pratiche si scandalose e contrarie alle leggi, et alla savia moderatane della Repubblica, e ciò S tutte quelle pene che pareranno alla prudenza de’ Capi me- deS101tre al loro Tribunale sia raccomandata 1’ essecutione della presente anco a quello degl’inquisitori di Stato dovendo essere registrata in ambi li Capitolari, affinché e 1 uno e 1 bunali stessi habbiano ad invigilare per iscuopnre qualunque principio di unione, che per avventura anco per puro effetto popolare inclinatione potesse formarsi, et usare tutti li mezzi dalla loro auttorità dipendenti per sturbarla et estinguerla nel pnm suo nascere, dovendo pure dal Segretario, che sara di mese ossei letta al M. C. assieme coll’ altre leggi 24 maggio 1553, 8 novembre 1567, e 6 maggio 1570, solite leggesi in tali incontri nella prima sua riduttione, così che allontanato anche m questa materia ogni disordine, babbi a risplendere sempre puro e