152 nell’ avvenire sarà così temerario da portar armi da fuoco in questa città di Venetia, così loughe, come corte, capitando nelle forze della giustitia, e convinto della delinquenza, sia di che qualità e condi-tione si voglia niuna eccettuata, etiam nobile nostro, s’intendi incorso in pena della vita, nè possa nella sua espeditione che doverà seguire sommariamente, e con la celerità e le forme istesse disposte dalla detta Parte 1648, esser in nessun modo proposta contro di lui, da tutti quelli che hanno l’autorità, altra sentenza, che di morte. Nel caso che detta parte proposta e ballottata non restasse presa, possa all’ hora, et non in alti’o modo, proponersi un’ altra parte, la quale non possa mai esser minore di prigione oscura in vita, o dieci anni di galera, secondo la qualità delle persone, colla conditione di non potersi liberare dalla prigione per anni vinti, Et in ogni tempo con parte proposta dal Semi-o Principe, CJons.i e Capi, presa con tutte le 9 e le 17 di questo Cons.0, ridotto al suo perfetto numero, e sempre con precedente lettura del processo, il quale non possa mai essere cavato di casson, se non con le medesime strettezze; non potendo meno in nessun tempo mai liberarsi alcuno, nè in virtù di parte generai di banditi, nè con voce e facoltà che alcuno havesse o fosse per havere, quando nella Parte o nella voce fosse eccettuata la materia di Stato ; tale, questa d’armi da fuoco in Venetia, essendo già stata dichiarita nella parte 19 agosto 1658. Sempre che fosse retento alcuno con le dette armi, debbano li captori formar e ritenere insieme tutti quelli, che in quel tempo si trovassero seco uniti e di compagnia, per gli effetti di più, che, con la formatione del processo, dovesse la giustizia esercitare. Nei casi parimenti che con le dette armi da fuoco seguissero attentati, o sbari in questa medesima città, quelli che fossero liquidati rei così mandanti, come mandatarii, o principali nel caso si saranno retenti, si debba proceder contro d; loro ancora nella stessa maniera per appunto, e s’ intendano sottoposte al medesimo castigo detto di sopra ; et se rimanessero absenti, siano banditi in perpetuo con tutte le conditioni et strettezze soprad.* Et perchè resti corretta per ogni via con severa punitione la temerità di quelli che ardissero, non ostante le predette risolute pene, portar pur in questa città pistole o altre armi da fuoco, sia commessa espressamente agl’inquisitori nostri di Stato una continua e rigorosa formatione di processo per via d’ Inquisitione contro i medesimi delatori, e con 1’ uso solito del loro Tribunale, ri-