164 101*7, 27 Dee. In Maggior Conseglio. Omissis aliis. E perchè sopra tutto grave, intollerabile, e scandaloso si rende che dalla privata autorità, arrogandosi una gran parte di ciò, che è alla sola giustitia distributiva del Principe riservato, si disponga delle cariche et officii, Cons.i , Collegi e Magistrati della Repubblica, e per via di particolari raggiri e privati maneggi, passando anco, con pernitiosissimo esempio sino a decidere, per via di giudicio, delle ragioni e mento de concorrenti, con ingiuria e disprezzo delle leggi, con mormora ione e dolore de’ buoni, è chiamata la Sovrana autorità di questo Maggior Cons.o a freno e castigo di colpa così grave, e di conseguenze così rimarcabili, ad applicarvi il rimedio proportionato, Pei°Sia la materia a presenti demandata agl’ Inquisitori di Stato in aggionta di quanto fu loro espresso con il decreto 1632, 16 giugno, dal Cens.o di X, circa li baratti c permute di ballotte, li quali con le forme solite del loro grave Tribunale debbano diligentemente invigilare et inquerire contro simile dannatissima delinquenza, e trovando colpevoli, passeranno contro d’ essi, oltre la maggiore delle soprannominate pene, a tutti quegli altri pivi gravi et esemplari castighi, che con la loro maturità conosceranno convenirsi alla qualità sempre gravissima di tal colpa. 1699, 8 Luglio. In C. X. Che la parte bora letta del Maggior Conseglio del 29 giugno passato, sia rimessa agl’ Inquisitori di Stato per le risolutioni che stimeranno di pubblico servitio. 1699, 29 Ghigno. In M. Consiglio. Ridessi di molta prudenza e di somma importanza rilevano gli Avogadori di Comun attuali et usciti nell’ accompagnar, in ordine al decreto del Senato de 23 aprile passato, la raccolta delle