194 1792, 20 Luglio. In C. X. Segreto. La massima di custodire il segreto sopra i' maneggio degli affari e le deliberazioni de’ Consessi più gravi è stata considerata la principale traile più importanti di buon Governo e di Stato e rispettata sempre con religiosa osservanza come uno dei mezzi che innalzò la Repubblica nostra e la mantenne incontaminata e felice nella conservazione della libertà e del dominio. Lo comprovano in pieno modo le saliche salutari leggi emanate dalla pubblica maturità su questo proposito, le quali rigorosamente proibiscono a tutti quelli che hanno ingresso nel Consiglio di Pregadi e nel Collegio di parlare nemmeno fra di loro, usciti che ire siano, delle cose lette ragionate e deliberate e molto meno degli avvisi e notizie che pervengono nei dispaccj dei Rappresentanti, Ambascia-tori e Ministri, vincolandone l’esecuzione con severissime pene contro di chi osasse di trasgredirle. Ciò non ostante si osserva essere da qualche tempo fatalmente introdotta una certa sconsigliata inavvertenza presso taluni di quelli che appunto ne’ pred— detti Consessi intervengono, di confabular liberamente nei privati luoghi non solo ma perfino nei più frequentati Caffè e pubbliche radunanze ed anche in prevenzione d’ essere cognite e deliberate le materie nei Consessi stessi, degli affari più gravi e gelosi dello stato nostro e delle notizie e scoperte più arcane che arrivano a lume del governo per mezzo de’ pubblici Ministri e ciò senza verun riguardo alle leggi ed a provvidi importantissimi oggetti che hanno generate le leggi stesse, nou che con sommo danno delle pubbliche deliberazioni delle quali prevengono con antecipati discorsi la purità de’ giudizj e con quelle pessime conseguenze che alli riguardi dello Stato da tale corrigibile abuso risultano. Volendo pertanto il C. X cui è appoggiata materia tanto importante, togliere risoluta-mente, massime nel torbido e pericoloso aspetto dei tempi correnti, il progresso ad abuso cosi pernicioso contrario agli ottimi istituti ed al bene della Patria e ravvivare quell’ antica disciplina che è la base della Repubblica, il Consiglio medesimo delibera,