1709, 28 Giugno. C. X. L’ anderà parte, che restando ferme e corroborate tutte le leggi in materia dell’ obbligo pontuale della secretezza, sii espressamente rinnovata la proibiticne. 1710, 6 Fébraro. Cons. di X. Che il decreto hora letto, preso in questo Cons.° li 26 marzo 1704 intorno 1’ habito della veste a’ nobili nostri, sii per li riguardi ben noti al medesimo Cons.° regolato nella seguente forma. Stabilito da maggiori con savio instituto 1’ uso del vestimenti a’ nobili nostri, onde habbino a comparire con quel decoro che conviene e che le possi conciliar il rispetto dovuto, si rende necessario, nell’ abuso introdotto di variarsi dell’ habito stesso, di reciderne il maggior progresso con prudente salutare decreto, Sii però preso, che resti prohibito a cadaun nobile nostro, che ha posto, et in avenire ponerà 1’ habito della veste d’ andar vagando in qualsisia luoco della città in altro habito che in quello della veste ¡stessa, proprio et ordinario del suo carattere. E 1’ esecutione pontuale della presente risoluta deliberatione sii raccomandata alli Inquisitori di Stato, quali col loro zelo et appli-catione vigileranno per inquirire e correggere con la loro prudenza secondo la qualità li transgressori, et in caso che dopo la prima corretione cadessero in nuova recidiva doveranno venir a questo Cons.° per li maggiori castighi, onde ogn’ uno si contenghi ne’ limiti della dovuta obedienza e rassegnatione alla pubblica risoluta volontà. 1711, 23 Marzo. In Consiglio di X. Otnmesso il proemio. L’ anderà parte che salve e riservate tutte le leggi in tal materia disponenti, et alla presente non repugnanti, sia onnina-