280 verno di alcuno di quei provedimenti che poteva maggiori per salvare l’isola. Al governo di Cipro erasi in tutto il tempo del veneziano dominio 1489-1570 mandato un no-oile veneziano col titolo di Luogotenente, eletto per isquit-tinio del Senato, restando in carica per due anni, il quale con due altri nobili Consiglieri pure mandati dalla Dominante univa in sè i poteri del ro e dell’alta Corte, eccettuata la parte legislativa e le appellazioni a Venezia. I Veneziani, sopprimendo la monarchia in Cipro, non aveano potuto conservare un corpo che avea con essa partecipato alla indipendenza e alla sovranità. Tutte le incumbenze politiche e giudiziarie dell’Alta Corte passarono dunque nei rettori, che con tal nome si comprendevano il Luogotenente e i suoi due Consiglieri; mentre il corpo della nobiltà ci-priotta formo il Gran Consiglio di Nicosia, ad imitazione del Gran Consiglio di Venezia, ma con minore partecipazione al governo. Ogni nobile cittadino, dopo compiuti i venticinque anni, ne entrava a parte, ogni nobile veneziano che veniva a stabilirsi a Cipro vi sedeva di diritto, come altresì ogni altro suddito veneziano dopo una dimora di cinque anni nell’isola, purché non esercitasse arte meccanica. A-veano inoltre i rettori le faccende e le giurisdizioni della Secreta o dei conti, presiedevano al governo, alla direzione delle finanze e delle truppe, ricevevano 1’ omaggio dei feudataria La legislazione dell’isola era tuttavia quella delle Assise, delle quali il doge Andrea Gritti avea ordinato nel 1531 la traduzione, e da allora in poi tutte le cause o gli atti giudizxarii e politici furono tenuti in italiano. I signori potevano giudicare i servi sì nelle cose civili che nelle criminali, ma non a pena di morte, ed era sempre aperto 1’ appello al Luogotenente, e in ultima istanza alla metropoli.