160 scrissero a1 cittadini 1’ uso d’ habito moderato unitorme, et institui-rono regole santissime in ordine alla modestia del vivere, invigilando sempre, perchè fossero con puntualità, esatta, diligentemente osservate. Nell’ età presente, in cui tanto trionfa il lusso e la vanità, par che si devii in qualche parte dal rotto sentiero additato, essendosi introdotto da poco tempo in qua in alcuni 1 uso di tener scandalosamente al loro servitio persone vestite di livree, con titolo di paggi, lacchè o staffieri ; il che eccitando la mormoratione universale, con pericolo di conseguenze dannosissime al pubblico et al privato servitio, chiama insieme la maturità di questo Cons.° che sovrintende a queste importanti, gelosissime materie, a prender gli espedienti più aggiustati e più propini, perchè prima che maggiormente s’ innoltrino, restino tronche e recise tali perniciosissime novità, però L’ anderà parie, che resti assolutamente prohibito a qualunque nobile, cittadino o suddito nostro habitante in questa Città, sia di qual grado e condittione si voglia, nessuno eccettuato, il tenere al suo servitio in qualità privata, tanto in questa Città, quanto in qualunque altra città, terra, o luogo dello Stato di terra ferma, alcuna persona con livrea di qual si sia sorte, sotto titolo di paggio, lacchè o staffiere ; dovendo chi contraveníase in alcuna benché minima parte a questa risoluta pubblica volontà, intendersi immediatamente sottoposto alla censura degl’ Inquisitori di Stato, i quali doveranno, contro qual si sia inobbedienza, essercitar la loro temuta summaria autorità, con i soliti riti di quel Supremo Tribunale, onde restino divertiti quei scandali e quegl’ inconvenienti che possono produr effetti pessimi a pubblico notabile pregiuditio. Doveranno perciò, a fine di venir più agevolmente in cognitione de’ trasgressori in qualunque luogo, prometter, e conceder con 1' autorità di questo Cons.o, anche sotto nome di persona secreta, a chi palesasse alcun delinquente in questo proposito, 'convinto e castigato che sia, in ordine ai lumi che haverà suggeriti, voce e facoltà di liberar un bandito, condannato in prigione, o rilegato in vita, o a tempo da questo Cons.o o con 1’ autorità di esso, o da qual si vogli altro Cons.o Mag 0, o Reggimento, ancorché non fossero adempiti li requisiti delle leggi, eccetuati li condannati per materia di Stato o intacco di Cassa. Praticando in oltre, con le forine solite del medesimo Tribunale, continue accurate