/ / 1(59 mente e risolutamente prohibito a tutti li Rettori e Rappresentanti da Terra e da Mar, Ambasciatori e Secretarii, niuno eccettuato, semprechè gli occorrerà scriver alla Signoria Nostra et alli Capi di questo Cons.o alcuna cosa, concernente materia publica, o di giustitia, o risposte con giuramento, 1’ indrizzar le lettere sotto coperte, o pieghi d’ altra persona privata, ancorché congiou-ta di sangue, o in qualsivoglia carica o dignità constituita, ma sottoscritte che 1’ haveranno, di proprio pugno sigillate, e fatta la mansione sopra il foglio delle stesse lettere, o non sopra semplice coperta separata, debbano farle consegnare a’ corrieri, cavallari, o altri, che saranno tenuti portarle, e subito gioliti in questa città presentarle alla Signoria Nostra, o nell’ officio de’ Capi ove fossero dirette, sotto le pene a chiunque de sodetti ardisse contravenire, statuire contro propalatori del secreto, nelle quali pene incorreranno pur quelli che osassero corregger, trascriver o riffòrmar in alcuna parte esse lettere, quando glie ne capitassero. Quanto poi alla custodia d’ esse lettere pubbliche sii pur preso, e fermamente stabilito, che li secretarii del Collegio niuno eccettuato, e specialmente quelli deputati all’ armaro delle medesime lettere, non possano darle a parte ad alcuno nè anco dello stesso Collegio da leggere, se prima non saranno state lette ad esso Collegio, o alla Consulta de’ Savii, come fu in altre delibera-tioni già statuito. Debbano però li Segretarii deputati al detto armaro assistere dal principio fino al levar del Collegio, ricevendo le lettere che capiteranno, facendole sopra le note necessarie e legare in mazzo, e consegnare alli secretarii che doveranno leggerle, o consigliarle ; siano tenuti dopo a ricuperarle, riponendole sempre ne’ suoi colti e luochi proprii, et in essi conservandole con obbligo di renderne conto, sino che consumata la materia, ne facciano la consegna a quelli deputati alla Secreta, che doveranno pur renderne conto, al qual fine siano obbligati li Secretarii di ben intendersi. Non possano sotto qualsivoglia motivo o pretesto esser portate le medesime lettere o altre carte Beerete in modo alcuno fuori del Collegio, o della Secreta rispettivamente, sotto le pene a quelli del Collegio o Senato, et altri che contravenissero, statuite contro Propalatori del secreto. Doveranno gl’ Inquisitori di Vol. VI. 22