125 lottar li detti Inquisitori sopra le propalatimi di secreti nella presente et future elettioni tutti quelli, che quomodocunque in-trano in esso Cons.0 con la Zonta, salva in reliquis la parte predetta. 1552, 9 Settembre. In C. X, con la Zonta. Le cose di mala natura che per giornata si convien sentire e Ut-0 trattar di non volgar interesse al Stato nostro, deveno eccitar questo Cons.0 ad oportuno rimedio contro li disordini. Et sì come altre volte è stato sotto gravissime pene provisto che alcuno di quelli Nobili nostri, che intrano in Collegio e nelli Cons.i secreti, non possa parlar con persone esterne di cose pertinenti a stato, così è da ovviare a qualche altro di non poca importanza, et fra li altri de alcuni che, senza rispetto, si riducono a casa de ambasciatori in questa Città ben familiarmente, però L’ anderà Parte, che salva et confirmata ogni altra parte et ordine al presente non repugnante, sia aggionto et statuito che alcun nobile nostro di qual grado et conditione si voglia, non possa sotto pretesto o color alcuno, andar a casa di alcun S.°r over ambasciato!’, che si trovasse in questa città, salvo con espressa licentia di tutti tre li Capi di questo Cons.0 sotto pena di ducati cinquecento, la metà dei quali sia dell1 accusator, et 1’ altra metà pervenga nella Cassa di questo Cons.0, et oltra di ciò sotto pena di privatione di tutti officj, Consegli et Reggimenti nostri per anni cinque continui, da esser esseguita per li Capi di questo Cons.° senza altra deliberatione di esso. Et la presente parte liora sia letta et pubblicata et nell’ avvenire sempre di marzo et di settembre debbasi pubblicare nel nostro Maggior Cons.0 1542, 5 Dicembre. In C. X. Siccome è data ampia e sommaria potestà alli esecutori sopra 121.° le bestemmie, et alli Inquisitori di secreti nel procedere contro li rei, così è ben di provederli, che lo possano fare senza uno impedimento per esperientia veduto, cacciandosi qualche uno di loro,