179 imaginable colore o pretesto agli Consiglj, Col leg®, Magistrati e Reggimenti Nostri il legittimo esercizio delle loro incombenze. Alla qual disciplina è mente di questo Consiglio che se venisse dai predetti contravenuto, debbono gli Avogadori di Commi portarne la intromissione o a questo Consiglio o al Consiglio di Pre-gadi come parerà alla loro prudenza, il qual Magistrato degli Avogadori di Comun, siccome è tanto riguardevole ed importante, è da sapientissimi progenitori nostri ordinato a custodire la osservanza delle leggi e a vindicare col mezzo delle sospensioni e intromissioni gli arbitrj e tutte le trasgressioni ; così si vuole e rissolutamente si comanda che nè dal Consiglio de X, nè da Capi del medesimo, nè dagli Inquisitori di Stato possano esser trattenuti o impediti nell uso di queste tanto salutari loro prerogative a norma della Legge 1582, 22 Xmbre ravvivata 1705, 22 Marzo (1), salva sempre l’autorità de Capi del Consiglio di X e degl’inquisitori di Stato d’ impedire e reprimere in sul caso chiunque usasse nel trattare le materie, tanto nel Senato quanto in questo M. C., espressioni contumeliose e sediziose. Cons. X, Capi del Cons. X nè Inquisitori di Stato s' ingeriscano nelle materie civili se non siano loro rimmesse dal Senato eon Parte sola presa coi 2\S cominatorie e pene. 1762, 12 Aprile. In M. C. La sapienza de Maggiori Nostri conobbe essere molto incompetente alla dignità del Consiglio di X ed ai grandi oggetti della sua instituzione e per conseguenza anche al Tribunal ri-spettabilissimo degl’ Inquisitori di Stato, eh’ è una riguardevole parte del medesimo Corpo, qualunque ingerenza nelle questioni civili come apparisce da molte leggi e specialmente da quella 1628, 25 Settembre, e più specificatamente da quella 1663, 30 Novembre, la intiera osservanza delle quali conoscendosi neces- (1) In margine è notato : Capi del C. X e Inquisitori di Stato possono in sul caso impedire e reprimer chiunque usasse nel trattar materie nel Senato e nel M. C. espressioni contumeliose e sediziose.