155 lettere, nè trattar in modo alcuno, nè per nessun rispetto con Prencipi e con ministri alieni, se non con precisa licenza di que- sto Cons.0 presa con li 2/B sotto tutte le medesime pqne alle quali sia e s’ intendi incorso ogni uno che ardisse trasgredirò al contenuto et alla ferma publica volontà, espressa nei sopra detti capitoli. Sia commesso a chi s’aspetta in conformità dei detti decreti d’ inquiriré e di proceder irremissibilmente. Et agli accusatori querelanti siano concessi li premi dei denari e benefìtii di liberar banditi, già disposti dalle leggi, con quel di più, che paresse alla giu- stitia, secondo la qualità del delitto e del castigo. 1668, 29 Maggio. In C. X. Abuso pregiuditiale detestabile s’ è da qualche tempo in qua scandalosamente introdotto di frequentarsi con troppa rilassatezza 1’ uso delle parrucche e capigliature posticcie, che notabilmente alterando i sembianti delle persone, dalla mano del signor Dio miracolosamente formati differenti e diversi, li fanno in certo modo apparire simili et uniformi, ponno partorire effetti pessimi con pericolo di pernitiose conseguenze, bastantemente comprese dalla pubblica prudenza. La maturità di questo Conseglio a cui spetial-mente incombe 1’ impedire le novità, per riguardi ben gravi et es-sentiali, come 1’ anno 1480, 15 marzo, vigorosamente s’ oppose ad introduttioni scandalose di natura consimile, anzi positivamente le prohibì ; cosi deve al presente, che con rettissimo fine si sono già ottimamente estradate le cose, per levare 1’ inconveniente, far palese la sua espressa volontà, che rimanga totalmente sradicato un tanto disordine, L’ anderà parte, che resti espressamente prohibito a ciasche-dun nobile, cittadino, o suddito nostro, sia di qual grado o con-ditione si voglia, nessuno eccettuato, 1’ uso delle parrucche, o capigliature posticcie ; così che tutti quelli della sopraccennata qualità, che, passato il termine di mese uno prossimo, ardiranno contravvenire al presente risoluto decreto, s’ intendano immediatamente sottoposti alla censura degl’ Inquisitori di Stato, i quali, essercitando I’ autorità temuta e sommaria del loro gravissimo