123 ver contrafatto alle leggi, et ordini nostri circa il propalar delli segreti. Nè possino refudar sotto pena di ducati cinquecento, etiam che liavessero altro officio con pena ; il quale non di meno li hab-bi a restar. Siano per anno uno, et in fine di quello possano esser rieletti, alli quali sia per autorità di questo Cons.0 commesso, et dato solenne giuramento di far diligentissima inquisitione contra tali transgressori, et quelli essendo tutti tre d’ accordo mandar alla legge et condannar, publicando sempre nel maggior Cons.0 le condannason, che i faranno. Et ogni loro termination sia et esser debba valida et ferma, come se la fusse fatta per questo Cons.0 Se veramente detti Inquisitori non fossero tutti tre in una opinione, overo se 1’ occorresse alcun caso sì importante di ma-nifestatiou di secreti, che li paresse meritar maggior censura del-1’ ordinaria, formato processo, debbano presentarlo ai Capi di questo Cons.0 i quali sotto debito di sagramento, e pena di ducati mille, siamo tenuti in quel medesimo giorno venir, et proponer a' questo Cons.0 quanto si haverà, per far quella giustitia che parerà convenirsi. Et la pi-esente parte sia letta nel primo Cons.0 di Pregadi, et nell’ avvenire sempre nel primo Pregadi di ottobre, et non dimeno letta o non letta haver debba la sua debita esecutione. * 1539, 25 Ottobre. In C. X. Acciocché li tre Inquisitori de’ Secreti eletti per questo Cons.0 io si possano ridur et servir di un secretano che li attenda, si conviene darli modo per ordine di esso Cons., però L’anderà parte, che li Inquisitori predetti si habbiano a ridur nel luogo istesso sopra 1’ officio delle Biave deputato alli Essecutori sopra le bestemmie, accomodandosi 1’ una mano con 1’ altra, come facilmente lo potranno fare ; e medesimamente li debba attendere il fedelissimo secretano nostro Nicolò di Gabrieli.