64 liberamente colle loro robe o rimanersene, nel qual caso avrebbero ad essere sicuri nelle vite e nelle sostanze ; pagherebbe la Repubblica trecento mila ducati, cioè cencinquanta mila pronti e altrettanti nell’ anno seguente per rifacimento di danni ; sarebbe pace colle isole dell’ Arcipelago ancor rimanenti a’ Veneziani ; V una parte non inferirebbe danno all’ altra ; le navi veneziane non entrerebbero nei porti turchi alla imprevista, ma dandone precedentemente avviso, a meno che non fosse per salvarsi da naufragio o da’ corsari ; non partirebbero senza licenza ; i navigli delle due nazioni, incontrandosi, ammainerebbero < 1) ; i corsari presi da’ Veneziani non sarebbero uccisi ma mandati al Sultano per la debita punizione ; i navigli della Repubblica non si opporrebbero alle imprese dei Turchi ne darebbe! o soccorso ai nemici di questi, nè di munizioni, ne di viveri, non concederebbero ricovero a’ corsari, ma darebbero anzi loro la caccia per prenderli e punirli, ed egualmente farebbe il Sultano ; le parti procurerebbero reciprocamente che fosse dato compenso ai danni cagionati dai proprii sudditi fuggiti per debiti o con roba altrui ; continuerebbe a risiedere un Bailo a Constantinopoli, cambiandosi ogni tre anni, uno schiavo veneziano che fuggito si facesse musulmano verrebbe compensato con mille aspri al padrone, t ma se fosse cristiano sarebbe restituito, e cosi viceversa ; restituì (1) Articolo VI. Et delle città et terre del dominio mio (p«r*J il sultano) in alto maro andando lo navi et galie et armate e alto mare so si Ritrovassero over scontrassero li ^ navi In de ziíini, 1’ uno all’altro bona amicitia tur debbano, violenti^ ne ^ non li debbano far, ma anche quelli in alto mare scon<’i hanno trovandosi, le vele loro debano calar et l’ftmicitia e fedeltà che la debbano far intender cioè farla conoscer et *e per caso ^ nate le vele et la bona amicitia avevano fatto sapere, et che > ..g fatta violentia o danno ... et il simile anche loro navi!'1 e overo le armate loro scontrandosi con li tnei navilii over cimi n ^ de negotianti mercadanti curo bona amicitia debano passare o sene » Cemmemoriali XXII, p. 8b.