627 di pigliarlo dagli offici, magistrati e consigli di questa città, cioè che la parte abbia li 2/3. E questa strettezza di ballotte cioè delle nove e 5^6 s’intendi quando non vi fusse maggior strettezza nella condannason et se nelle prime due ballottationi la gratia non averà le nove ballotte non possa esser più posta se non passati sei mesi, come si osserva, nelle altre gratie. XV. Non permetterò che alcun bandito o che per l’avenir sarà bandito per qualunque caso, possa liberarsi dal suo bando per prender o amazzar un altro bandito o confinato se la parte non sarà posta per quattro consiglieri et doi capi almeno, e presa con 4;5 delle ballotte di questo Conseglio. XVI. Non posso in questo Conseglio trattar, parlar, disputar nè in alcun modo o sotto alcuna forma di parole, ordinar o far di toccar li denari deputadi cosi a restituir li prò d’imprestidi come a comprar l’imprestidi per la difalcation della Camera, nè esso cavedal, nè impedire in modo alcuno essa Camera, ordini et denari a quella deputati, sotto pena di privativa di tutti i beni et di perpetua privatione di tutti regimenti, offici, consegli et beneficii nostri et della nobiltà di Venetia, così mettendo parte come ballottando essa materia in alcun modo. Nè sotto le istesse pene si può metter di assicurarmi o di sospender o di proveder in contrario per alcun modo, forma over ingegno, delle qual pene non possa esser fatta gratia o altramente in contrario sotto 1’ istessa pena, la qual pena di confiscation de’ beni et tutte et cadaune altre cose sopra dette cadaun consigliere, capo, o Avogador di Comun solo o accompagnato in ogni tempo senz’ altro Consigliere sotto pena di ducati mille d’ oro per cadaun di loro, è tenuto a scuoder. Dichiarando che per tal essecution non sia cacciato alcuno per parentela. Et la presente parte non può esser revocata. XVII. Non posso nè debbo in alcun modo ordinar, trattar od impazzarmi della Provision (1) del Dogado nostro e delle cose contenute in ciascun capo di essa, nè similmente altro Consiglio che il Maggior Consiglio secondo la forma della preditta Promission sotto le pene e stretture contenute nelle parti sopra ciò prese le quali in niun modo si possono rivocar. Riservata però la libertà a questo Conseglio solamente in fatti di tradimento. (1) Deve dire Promimone.