183 terie che passano giornalmente per le loro mani e nel Consiglio medesimo ed al Tribunale degl’ Inquisitori di Stato, e convenendo per oggetti molto essenziali stabilire alcuni regolamenti che assicurar possano il più utile servizio nostro anche per il tempo avvenire, L’ anderà parte che la nomina de Segretarij del predetto Con-siglio di X che prima facevasi in voce abbia da ora innanzi a farsi pei nomina secreta col mezzo de bollettini come si accostuma nella elezione de Magistrati dal Senato, e così pure che per nomina e richiesta degl Inquisitori di Stato, secondo 1’ antica lodevole pratica, abbia ad esser loro concesso uno de quattro Segretarj del Consiglio di X con la pluralità de suoi voti nel primo Consiglio del mese di ottobre e tutte le altre volte che paresse alla prudenza de medesimi Inquisitori di Stato di cambiario. Resta altresì statuito che al loro Tribunale non possa che per due anni al piu servire il Segretario che sarà prescielto e che aver debba altri due anni di contumacia, la quale dovrà esser computata nelle stesse misure anche allora quando minore degli anni due fosse stata la sua permanenza al servizio del Tribunale sepra detto. E perchè alla opposizione delle colpe corrisponda in qualunque caso la tanto importante e necessaria diffesa, debbono li medesimi Inquisitori di Stato valersi a questo fine di ogni altro Segretario del Consiglio di X, escluso però sempre quello che si trovasse nella sopra espressa contumacia, o di altro provato ministro criminale, secondo le qualità delle materie. Resta ancora dichiarito in ordine alla Parte di questo M. C. 1628, 25 settembre che usciti li Segretarj de C. X siano tenuti a tutte le funzioni solite degli altri Segretarj del Senato, ma si aggionge p(r equità di questo Consiglio che arrivati agli anni settanta possano giurare la età in mano della Signoria Nostra e dispensarsi a servire 81 il Senato medesimo. Importando poi sommamente che sia riguardata con tutta la gelosia T apertura delle lettere dirette al C. X si vuole che a norma del decreto dello stesso C. X 1660, 26 agosto, tutte le lettere dirette a Capi del medesimo, debbano esser aperte solamente alla loro presenza in pena di S.di 500 da esser levata da cadauno de Capi attuali e successori. Trovasi pur necessario di richiamare alla dovuta osservanza le leggi riguardanti la nomina voluta da Maggiori Nostri per prudentissimi oggetti libera da ogni privato riguardo e secreta nella ballottazione che si fà per questo M. C. de Nobili Nostri per essere