83 ma ad ogni occorrenza si rinnovavano (1); dal che risulta all’ evidenza che gl' Inquisitori non avevano uno statuto o Capitolare proprio, ma ricevevano di mano di mano le commissioni e 1 autorità del Consiglio de’ Dieci il quale riserbo sempre a sè (almeno in diritto) 1’ esame del processo e la sentenza, non avendo gl’inquisitori che la facoltà di Pro-cedere, cioè dell’ arresto preventivo ed inquisitoriale e di sminuire la pena, ove credessero opportuno, ma non di accrescerla. Cosa questa che certamente si oppone a tutte le idee ricevute, ma che non è men vera e attestata da moltissimi fatti, alcuni de quali sceglierò appunto tra i casi più pericolosi per la Repubblica e nei quali naturalmente aver doveano gl’ Inquisitori un potere più esteso. Nel tradimento più sopra ricordato dei due fratelli Cavazza, l’uno secretario al Consiglio de’ Dieci, l’altro del Senato, che rivelavano i secreti della Repubblica all’ambasciatore di Francia, gl’ Inquisitori, nonché operare di loro capo, si presentano il 17 agosto 1542 al Consiglio a proporre 1 arresto dei colpevoli (2) ; il 16 novembi’e portano un accusa contro Marco Foscari imputato di segreti convegni^ col suddetto ambasciatore (3) ; ed attendono le deliberazioni del Consiglio. Altro processo sorgeva nel 1584 contro Giacomo Soranzo incolpato d’intime relazioni con principi forestieri per mezzo di certo Livio Cellini, di rivelazione di segreti di Stato, di essersi maneggiato col Grandma di Toscana per esser fatto cardinale, cose tutte, che, come ben si vede, costituivano uno de’ più gravi reati, e per cui, secondo i famosi Statuti Darù, gl’inquisitori avrebbero senz’ altro fatto annegare il colpevole. Risulta invece dai Registri che neppure in tanto delitto ebbero la pretesa illimitata autorità gl’inquisitori, poiché il 6 giugno (*) 12 novembre 1614, Parti segrete Cons. X, ecc (2) Registro Criminale Cons. X, (3) Ibid.