135 zonta delli 27 gennaro 1558, che per li Ambasc », Capitani, Provveditori, Generali, Baili, Rettori, Secretairi et altri simili rapre-sentanti nostri, si da parte da terra, come da mar, dovesse esser al ritorno loro presentate le lor relationi, registri, lettere, et altre scritture publiche, non di meno si vede con molto disordine che la pubblica intentione non è stata fin bora intieramente osservata; al che dovendosi proveder, oltre quanto è stato a tal proposito preso sotto li 29 de luglio prossimamente passato, L’ anderà parte, che per la presente sia statuito et fermamente deliberato, che per li Capi di questo Cons.o debba esser di subito fatto intender alli heredi de tutti li detti Rappresentanti nostri che sono morti, che dentro il termine di giorni otto debbino senza altra replica, et in pena dell’ indegnation di questo Cons.0 haver presentato al Tribunal delli predetti Capi tutte le suddette scritture publiche che li fossero restate nelle mani. Patta che sia la detta obedentia, debba per essi Capi esser dato solenne sagra-mento alli suddetti heredi de non haver ritenuto nè dato ad altri alcuna di dette scritture ; et se liaveranno dato qualsivoglia cosa ad alcuno, debbano li predetti capi farla di subito et con 1’ autorità che hanno, recuperar. Presentate che saranno al detto Tribunale le dette scritture, debbano esser conservate in questa maniera, cioè: le Relationi, consegnate a quel Secretarlo del Senato che haverà il carico di custodirle et registrarle. Li registri, lettere, 24 et altre scritture de negotii del Senato, al Secretarlo che sarà per il Mag.co Cancellier Grande nostro a questo deputato, perchè siano riposte nelli luoghi ad esse appropriati. Et le scritturo pertinenti a questo Cons.o siano poste in quel luogo dell’ Officio delli predetti Capi, che da essi sarà a questo assignato. Se veramente fosse qualche herede delli predetti Rappresentanti nostri morti, di qual si voglia sesso o conditione, che nel detto termine de giorni otto, non havesse intieramente obedito al presente ordine, debbano li detti capi, et gl’ Inquisitori nostri di Stato proceder et inquirir contro di lui in quel modo che ricercherà il publico ser-vitio, e la sua disobedientia. Et il simile debba parimenti esser osservato nell’ avvenir in ogni occasione di morte di qual si voglia nostro Rappresentante che fusse stato nelli predetti carichi. Et perchè vi sono diversi de detti Rappresentanti nostri che vivono, alcuni de quali, in parte, o in tutto, non hanno obedito alle suddette leggi, con pregiuditio del pubblico servitio, et contra l’in-