190 estraordinaria unione di esso Consiglio nel giorno posteriore, e le ballotazionì che in progresso anderanno nel detto M. C. accadendo per il tanto necessario scoprimento e castigo di quei, voluto dalle provvide importanti leggi nostre e specialmente da quelle 1616, 30 agosto e 21 ottobre 1623 affinchè da tristi e malvaggi cittadini usate non vengano quelle fraudi nel raddoppiare se stessi con il voto che niente meno decider possono che della libertà e di un totale rovesciamento della sana confoi-mazione della Repubblica. 88 1783, 26 marzo. In C. X. Circa le Relazioni al ritorno d’ Ambasciatori e Rappresentanti. Costituita la Repubblica nostra fin dal primo suo nascere sopra basi le più solide e consistenti, li Progenitori impiegarono in ogni tempo gli assidui loro studj coll’ adattare salutari leggi e deliberazioni a seconda de’ casi per considerarne vie maggiormente la sussistenza. L’ osservanza in fatto e la costante pratica di tali massime formar non può che la felice preservazione d’ un così ben ordinato Governo. A sostenei'e delle leggi lo spirito e il metodo delle commendabili consuetudini che vennero al-1’ autorità del Consiglio di X raccomandate, riconosce conveniente il medesimo di ponerle nelle di loro attività quando siano dimenticate e che il tenore d’ una provvida consecutiva deliberazione venga fatto presenti alli riflessi e ponderazioni del Senato. Gx-ave pertanto 1’ abuso introdottosi dagli Ambasciatoli nostri che al primo loro ritorno dalle Corti stranière non presentino più le Relazioni che ad essi tanto precisamente dalle leggi stesse sono siate ordinate, come utili proficue e necessarie per lume delle interne pubbliche direzioni, non meno che opportune per saper ben regolarsi a norma delle temporanee circostanze e rapporti colle Corti medesime, e non si presentino colla pei’sona al Sere-