i34 DISCORSO PRELIMINARE cevevano dai loro inferiori. Quindi tutti i sudditi del re non lo erano collo stesso titolo. La nobiltà gli doveva il proprio sangue e il popolo le tasse} ma quando l’affrancamento e le lettere di cittadinanza diedero vita alle comuni, convenne porle anch’ esse a calcolo. Il terzo stato blandito per la sua esaltazione agli stati del i3o2, si affrettò ad accordar tutto. Invano i signori spogliati si accinsero a difendere i propri diritti, chè i giudizii delle lor corti venivano costantemente annullati dai parlamenti. Quelle corti che emanavano dalla giurisdizione del re non erano n>u'r l’ombra di quegli antichi parlamenti di cui i granella nazione presieduti dal re erano i membri naturali. Dopo lo stabilimento di una nuova giurisprudenza piena di formule complicate,! signori disgustati cessarono d’intervenirvi, nè altro rimase che il solo nome al tribunale giudiziario composto di giureconsulti che nell’antico parlamento spiegavano gli statuti senza voto deliberativo (Man. de Marillac sur les Pari. Bill, du Boi, dép. des mss.). Il primo accrescimento marcato gli fu conferito da Carlo V. Questo principe spaventato dagli stati del j356 s’imaginò di pubblicare al parlamento le ordinanze generali. Questa fa la prima violazione al diritto nazionale di deliberare sulle imposte} .diritto ch’egli stesso riconobbe pochi giorni prima di sua morte. Le turbolenze che agitarono il regno di suo figlio fecero conoscere a quale eccesso può giungere il dispotismo} ma furono nel tempo stesso il germe di una formalità che dappoi si dovette riguardare come la pubblica salvaguardia. Durante quel regno procelloso ciascun partito avea preso l’abitudine di spedire la sua ordinanza al parlamento per ottenere la sua approvazione, e questa trascrizione delle leggi per farle conoscere divenne dappoi sotto il nome di registrazione una necessaria sanzione. [Meni, de Marillac sur les Pari, mss: du Boi). Sino dal secolo stesso s’incaricò pure il parlamento d’informar contra i pari e giudicarli. AI presente scorgonsi le mire per le quali questa corte s’innalzava al livello degli stati generali cui un giorno essa dovea sostituire. L’inamovibilità degli uffizii stabilita da Luigi XI (Ord. del 21 ottobre 1467) diè pure maggior consistenza alla magistratura, non che la saggiezza