96 DISCORSO PRELIMINARE Alessandro Severo separò questi due poteri; creò presidenti per amministrar la giustizia e pose in altre mani la disciplina delle truppe (Lamprid. in ò'evcr. pag. lai. 129). Questo governo durò sino al regno- di Costantino, il quale introdusse nel reggimento dell’impero forti mutazioni. L’Oriente e l’Illirio, l’Italia e le Gallie formarono tante prefetture le cui attribuzioni si limitavano alla giustizia e alle finanze (Zosìm. lib. 2 Chronol. Cod. Theod. p. 26). Ciascuna di tali prefetture si estendeva a parecchie diocesi, ed ogni diocesi ubbidiva ad un vicario del prefetto ( Top. Cod. Theod. tom. VI pag. 896). Per diocesi intendevasi un distretto di parecchie pro-vincie governate da proconsoli 0 presidenti sotto la dipendenza del vicario. Così il prefetto delle Gallie aveva sotto la sua giurisdizione la Spagna, le cinque provincie, le Gallie propriamente dette, e la gran Bretagna. Questi tribunali prendevano cognizione delle cose politiche e civili (Ilist. de Lang. tom. I not. XXXIV). Sotto Costantino le truppe erano comandate dai maestri della milizia. Essi avevano a luogotenenti conti e duchi che da principio non ebbero che il grado di tribuni ( Al-tasserr. de ducibus pag. 4)- L’origine dei conti rimontava ad Augusto che s’avea scelto dei senatori perchè lo consigliassero e seguissero (Tilt, emp. tom. I pag. 4^-) Costantino divise in tre classi quel titolo d’onore per aumentarne gl’individui (Euseb. de vit. Constant, lib. 4 caP- 1 • )• Nell’ultima classe furono per lunga pezza compresi i duchi; ma questa dignità molto si accrebbe sotto Teodosio e i suoi figli. Allora si vide un duca comandare parecchie provincie; nè un tal titolo sdegnarono Alarico cd Attila. Quel principe assegnò la prima classe ai suoi consiglieri intimi, ai prefetti del pretorio, ai loro vicari 0 luogo-tenenti e ai comandanti legionarii, e con brevetti d’onore vi ammise i professori e i dotti (Aitaseli'. de ducibus pag. 6.) Fu accordata la seconda classe ai dipendenti dal maestro degli uffizii ed in grado analogo agli agenti delle altre gran cariche (Cod. Theod. de proxim. comit. disp. lib. 17 e 18.)