CAPITOLO IX. Magistrature. Non è mio oggetto il favellare della politica costituzione del veneto governo; ma avendo nominato qualche volta e consiglieri e procuratori ed altre cariche, credo opportuno di far un piccolo cenno sopra questi principali impieghi e sopra alcuni dei loro attributi. Maggior consiglio. In questo è riposta 1’ autorità suprema aristocratica della repubblica. Ti possono intervenire tutti i nobili, che hanno compita l’età di anni 25. Però al quattro dicembre, giorno di santa Barbara, fra i giovani nobili di anni venti se ne cavano, in presenza del Dogo, trenta a sorte, che sono tosto ammessi al gran consiglio. Al presente il numero * de’ patrizi!, che forma questa sovrana adunanza è di circa -lìiOO. Si convoca per ordinario ogni di festivo alla mattina. Il maggior consiglio elegge i magistrati residenti in Venezia, che si devolvono a’patrizii, e ad altre poche cariche primarie. Le leggi fondamentali dello stato sono da esso stabilite. U