L'insoffocabilità dell'irredentismo. 79 e trattarli come si meritavano, ed in ispecie i signori del Consiglio Comunale; non si doveva far una buona pulizia nella stalla d’Augia del Magistrato civico; non si poteva dominare una buona volta per sempre la questione dell’università italiana, perchè altrimenti si sarebbe giunti a gravi complicazioni, forse alla rottura dell’alleanza, forse alla guerra... Fino ad un punto tale non si voleva andare anche per amor di tranquillità... (pag. 77). In quanto all’applicazione delle leggi, non è questo il posto per un’ampia trattazione giuridica del tema, ma si rileverà solo quanto è necessario per una generale comprensione dei fatti. Non era possibile applicare quei paragrafi che meglio si sarebbero riferiti alle condizioni triestine e che sarebbero potuti riuscire i più efficaci, ossia i par. 58, 65, 300 e 302 del Codice Penale (contemplanti, cioè, i delitti di alto tradimento, perturbazione della pubblica quiete, dispregio per le disposizioni delle autorità ed incitamento contro i poteri e gli organi dello Stato, istigazione ad atti ostili contro le nazionalità dello Stato). Questi delitti erano giudicabili tutti in processi pubblici in Corte di assise: ma i giurati triestini non avrebbero emesso mai un responso di condanna per tali reati. Sotto la pressione della strada, i giurati italiani avrebbero mandato incondizionatamente assolti gli imputati, difesi altresì dalla complice solidarietà degli avvocati. anch’essi di sentimenti nazionalistici, formanti un vero monopolio professionale, ed estremamente competenti nella procedura, abili e senza scrupoli. Giurati sloveni e tedeschi sarebbero stati immediatamente eccepiti. La sala del tribunale sarebbe stata esposta al fuoco di fila di violenti attacchi contro il Governo, contro gli slavi, contro la polizia e contro i supposti o reali agenti provocatori. Se si fosse abolito, con un qualsiasi pretesto, l’istituto dei giurati a Trieste, e solo a Trieste, i rapporti con l’Italia ne avrebbero sofferto. Non si poteva neppure pensare a ricorrere ai tribunali popolari di Vienna, Graz o Innsbruck, perchè anche colà difettava la esatta comprensione delle condizioni locali di Trieste. Del resto la cosa avrebbe implicato spese elevate e notevole perdita di tempo, senza d’altro canto offrire alcuna garanzia di maggior successo. Per effetto di