L*insoffocabilitn dell* irredenti sin o. 77 disgregatori. L’Austria cadde per aver violato l’equilibrio delle forze e dei loro diritti, come originariamente consacrati dall’ordinamento-base che risaliva alla metà del secolo scorso. Francesco Giuseppe, che incarnava la tradizione, aveva dovuto cedere dinanzi alla impetuosa irruenza dell’arciduca Francesco Ferdinando. Il formalismo legalitario austriaco non ha origine nel 1867, in occasione della bilaterale definizione dei rapporti costituzionali fra Austria e Ungheria, come molli ammettono, ma risale molto più in là. In uno strano opuscolo pubblicato a Parigi nel 1833 presso l’editore Cherbnlliez, un uomo non privo di ingegno, il conte Ferdinando dal Pozzo, già referendario nel Consiglio di Stato di Napoleone e primo Presidente della Corte imperiale di Genova, raccoglieva alcune osservazioni acute circa la preoccupazione legalitaria, ed anzi della continuità legalitaria in caso di successione violenta di regimi, di cui aveva dato e dava prova il governo austriaco. Il volume, di circa duecento pagine è di intonazione intensamente austrofila, malgrado le precedenti cariche napoleoniche e il domicilio parigino dell’autore; ciò non pertanto varie osservazioni sono degne di essere riferite. Egli nota che Piemonte e Austria, all’indomani della caduta di Napoleone, seguirono un indirizzo diverso. L’idea dominante dell’editto primordiale di Vittorio Emanuele, del 21 maggio 1821, si fu che il precedente governo non era che un governo di fatto, e che alle leggi sotto questo governo emanate non si doveva aver riguardo più che tanto. Le passate leggi non furono nemmeno menzionate, nè vennero espressamente abrogate. Si abolirono con la seguente frase : « Non avuto riguardo a qualunque altra legge, si osserveranno dalla data del presente le costituzioni di S. M. ». Quindi si ristabilirono i vincoli di fidecommisso e primogenitura, di cappellania, di commenda, i diritti feudali, le decime; furono riguardati nulli i matrimoni puramente civili, ecc. Non fu ammessa la autorità dei giudicati pronunciati in virtù delle leggi dichiarate decadute. Invece nelle regioni soggette al dominio austriaco, le leggi francesi vennero bensì sostituite da una nuova legislazione, ma non vennero