— 145 — 6) da beni immobili e da quanto possa pervenire da donazioni e lasciti non destinati a determinata erogazione; c) da macchinario, mobili e quanto altro fa parte del-l’Ente stesso; d) dal corredo dei libri quale risulta dall’ inventario che dovrà essere sempre aggiornato. Qualsiasi variazione del patrimonio di cui alle lettere a) b) c) e che esorbita le circostanze dell’ordinaria amministrazione, dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Centrale. Art. 13. L’esercizio finanziario dell’Ente decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Entro il 15 aprile di ciascun anno deve essere redatto il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario successivo, e deve nei quindici giorni seguenti, essere sottoposto per l’approvazione al Ministero dell’Educazione Nazionale. Art. 14. Entro il 30 settembre di ciascun anno, deve essere redatto il conto consuntivo per l’anno finanziario precedente. Tale rendiconto deve essere sottoposto, nei quindici giorni seguenti, all’approvazione del Ministero dell’ Educazione Nazionale. Art. 15. Il Consiglio Centrale provvederà con regolamento interno a disciplinare le sue attività secondo i Ani che l’Ente si propone e a stabilire norme per il personale. Il Regolamento deve essere approvato dal Ministro del-l’Educazione Nazionale. Art. 16. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Centrale a maggioranza assoluta di voti. 10. — Niwrt, Libri e biblioteche.