— 143 — a) un rappresentante del Ministero dell’Educazione Nazionale; b) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; e) un rappresentante della sezione Belle Arti e Biblioteche della Associazione Fascista della Scuola; d) un rappresentante della Sezione Media della Associazione Fascista della Scuola; e) un rappresentante dell’Opera Nazionale del Dopolavoro; /) un rappresentante dell’Opera Nazionale Balilla; i membri del Consiglio Centrale durano in carica un triennio. Essi possono essere riconfermati. In caso di vacanza dei componenti del Consiglio Centrale predetto, l’Ente cui spetta essere rappresentato provvede alla designazione di un nuovo delegato, che rimarrà in carica fino allo spirare del triennio. Art. 4. Il Consiglio ha un Presidente ed un Segretario, che sono nominati fra i suoi membri dal Ministero dell’Educazione Nazionale d’accordo col Segretario del Partito Nazionale Fascista. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal più anziano di età fra i suoi membri del Consiglio. Art. 5. Il Consiglio si aduna normalmente ogni trimestre, ed in via straordinaria quando il Presidente ne veda il bisogno o quando ne facciano richiesta motivata quattro dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai membri presenti. Però i bilanci e i conti consuntivi debbono essere deliberati a maggioranza assoluta. Art. 6. Il Consiglio Centrale ha i seguenti compiti: a) amministrare il patrimonio e i proventi dell’Ente; b) deliberare sull’organizzazione centrale e periferica; c) nominare e revocare gli impiegati addetti agli uffici dell’Ente; d) deliberare sul bilancio e rendiconto; e) nominare le Commissioni giudicatrici dei concorsi a premio ed assegnare i premi stessi; /) nominare le Commissioni di lettura incaricate ad esaminare i nuovi acquisti dell’Ente e le opere da consigliare alle Biblioteche associate secondo le direttive culturali, politiche e morali del Regime.