— 144 — Art. 7. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente ed esegue i deliberati del Consiglio Centrale. A lui spetta di convocare il Consiglio, firmare i mandati di pagamento e presiedere al buon andamento generale del-l’Ente stesso. Art. 8. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Centrale. Art. 9. In ciascuna Provincia è costituito un Comitato, il quale provvede alla attuazione delle direttive e degli ordini del Consiglio Centrale, e sottopone alla Presidenza proposte ed iniziative dirette a promuovere l’istituzione e l’incremento delle Biblioteche popolari e scolastiche. Art. 10. Il Comitato Provinciale nominato dal Presidente dell’Ente è composto di tre membri, dei quali uno è il Fiduciario Provinciale dell’Associazione Fascista della Scuola per la sezione Belle Arti e Biblioteche, uno è proposto dalla R. Sopraintendenza Bibliografica ed uno dal R. Provveditorato agli studi. Fra essi il Presidente dell’Ente nomina il Presidente del Comitato. Art. 11. I Patronati Scolastici e le Associazioni educative possono diventare soci effettivi dell’Ente contribuendo ciascuno con una quota annua di L. 20. Ogni scuola con più classi contribuisce con L. 10 annue. Ogni biblioteca popolare o scolastica contribuisce con L. 10 annue. È in facoltà del Consiglio, nei casi e per il tempo che riterrà opportuni, determinare quote diverse da quello stabilite nei commi precedenti. Art. 12. II patrimonio dell’Ente è costituito: a) da titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato.