— 140 — 2) U. Decreto 3 giugno 1935, n. 1240. Istituzione di Corsi di preparazione per il personale addetto alle Biblioteche popolari. Art. 1. — È in facoltà del Ministero dell’Educazione Nazionale di istituire corsi di preparazione per gli usi e i servizi delle Biblioteche Popolari. Di anno in anno sono determinati, con decreto del Ministro per l’Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze, il numero e le sedi dei corsi suddetti e le modalità del loro funzionamento. Art. 2.— I corsi di insegnamento teorici e di esercitazioni, presso pubbliche Biblioteche, sono affidati a bibliotecari da designarsi dal Ministero, che appartengano a ruoli delle Biblioteche governative, provinciali, comunali o di altri Enti. Art. 3. — I corsi sono gratuiti. Per esservi ammessi è richiesto ii diploma di Scuola media di secondo grado. Possono però esservi ammessi, anche se non siano forniti del suddetto titolo, i funzionari delle Biblioteche aperte al pubblico e le persone che, a giudizio del Regio Soprain-tendente bibliografico, mostrino adeguata coltura e particolare attitudine agli uffici e servizi di biblioteca. Art. 4. — Al termine del corso gli iscritti che abbiano frequentato almeno i tre quarti delle lezioni ed esercitazioni, sono ammessi a sostenere un esame, consistente in prove teoriche e pratiche, sul programma svolto durante il corso. L’ammissione all’esame è subordinata al pagamento della somma di L. 50, a favore dell’Erario, per il rimborso di spese. Art. 5. — L’esame è giudicato da una Commissione nominata dal Ministro per l’Educazione Nazionale e composta di tre membri fra cui la persona che ha tenuto il corso. Art. 6. — A coloro che superano gli esami viene rilasciato, dal Ministero dell’Educazione Nazionale, un certificato il quale attesti che si è seguito con profitto il corso ed indica la votazione riportata. Oltreché per il conferimento di incarichi direttivi e in sottordine nelle Biblioteche popolari il certificato anzidetto è valutabile nei concorsi magistrali giusta la lettera O dell’allegato E al regolamento generale sui servizi dell’ istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L’effettivo servizio prestato nelle Biblioteche popolari per un periodo di almeno due anni, e giudicato lodevole dalla competente Regia Soprintendenza bibliografica, è valutabile nei concorsi magistrali giusta la lettera B del predetto allegato.