316 CAPITOLO X. della vita chiede perdono alla seconda moglie, cui dà il nome di sorella, di esser convissuto con lei per otto anni, mentre era sempre viva la consorte legittima*1*. Il concilio Tridentino, col decreto dell’ll novembre 1563, pur riconoscendo valide le occulte nozze già avvenute, regolava per l’avvenire il matrimonio con vigili norme dogmatiche (2); ma, quantunque la famiglia fosse data in guardia alla religione, il male persisteva, tanto che il 28 agosto 1577 un decreto del consiglio dei dieci minacciava severe pene « a quei scelerati che sotto pretesto di matrimonio pigliano donne colla sola pali rola de praesenti.... e dopo averle violate e godute per qualche tempo, le lassano ricercando la dissoluzione del matrimonio dalli giudici ecclesiastici ». Quantunque Venezia svolgesse liberamente le sue consuetudini (statuti), e non vivesse, come molti affermano, a diritto comune (romano), non poteva però essere inte- LAVORI DONNESCHI. (Dal libro detto «il Burato»). ramente disgiunta dal movimento giuridico del continente italico, e non sentirne l’influsso romanistico sulla giurisprudenza locale. Onde l’antica rigidezza della patria potestà andava attenuandosi, e più largo nel tempo stesso facevasi, in conformità allo spirito del momento, l’uso dell’emancipazione, specialmente di quella forma di emancipazione, che fu detta iuris germanici, o per separatam aeconomiam, cessando di fatto il figlio di vivere col genitore o con gli altri famigliari ad un pane ed un vino&K In taluni casi poi di abusi da parte dei genitori della loro potestà, troviamo in vigore, nella seconda metà del secolo XV, la emancipazione con sentenza dei giudici di petizioni. Concorrevano dunque, per più vie, il costume e le leggi a frenare nella nuova età la tendenza di costituire casati numerosi, quasi altrettante rocche della familia o della gens, romanamente intese. Venezia particolarmente temeva che la libertà s’infoscasse intorno alla soverchia potenza di qualche casata; per ciò talvolta impo- (1) SANUDO, XLVIII, 28. (2) Friedberg-Ruffini, Trattato di diritto eccl., pag. 153; Brandileone, Saggi sulla storia della celebrazione del matr. in Italia, Milano, 1906. (3) Statata ven., I, 36, 40; Pertile, op. voi. cit., § 115, pag. 382; TAMASSIA, La famiglia italiana nei sec. XV e XVI, Palermo, 1911, pagg. 251-53. (4) Tamassia, La famiglia cit., pagg. 262-263, n. 4.